L’ottemperanza per i giudicati del giudice ordinario contro la PA è rimedio esperibile (TAR Puglia – Lecce n. 408 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo è esperibile, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Tale rimedio è limitato alla stretta esecuzione del giudicato ed è esperibile indipendentemente da ogni disposizione concernente l’esecuzione civile, attesa la totale diversità ontologica delle due azioni. L’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la Pubblica Amministrazione. Qualora l’Amministrazione debitrice di somme di denaro non ottemperi, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine e nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

La parte ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro una sentenza che accertava il suo diritto a percepire la “retribuzione professionale docenti” e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative differenze retributive, quantificate in una somma determinata. Nonostante la sentenza fosse passata in giudicato e fosse stata notificata munita di formula esecutiva, l’Amministrazione non vi aveva dato esecuzione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a dare piena esecuzione al giudicato e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando in via preliminare la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza. Il Collegio ha verificato la sussistenza di tutti i presupposti: la sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione aveva comprovata valenza di cosa giudicata, come risultava dall’apposita certificazione della Cancelleria, ed era stata notificata al Ministero munita di formula esecutiva. Il Collegio ha inoltre osservato che risultavano rispettati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso, sia il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, per l’inizio dell’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Sul punto, la decisione chiarisce che il giudizio di ottemperanza è il rimedio esperibile per l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ed è ontologicamente diverso dall’esecuzione civile. Tale rimedio è limitato alla stretta esecuzione del giudicato e non consente di ampliare il thema decidendum a domande correlate ma non comprese nel titolo esecutivo.

Nel caso di specie, il Ministero costituito non aveva contestato l’inadempimento all’obbligo di dare esecuzione alla statuizione giudiziale. Il TAR ha pertanto ordinato all’Amministrazione di dare completa esecuzione al giudicato entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza, fatti salvi eventuali pagamenti intervenuti nelle more del giudizio.

Per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, il Collegio ha nominato fin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIM, con facoltà di delega. Precisando che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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