Estinzione del giudizio per rinuncia con spese compensate (TAR Lombardia n. 3553 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinunzia al ricorso, dichiarata dalla parte ricorrente con adesione della parte resistente, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., senza bisogno di una pronuncia nel merito. L’estinzione per rinuncia non comporta una statuizione sulle questioni di merito, le quali restano assorbite. La compensazione delle spese di lite può essere disposta dal giudice quando l’accordo delle parti la giustifichi, anche in assenza di soccombenza virtuale.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato la determinazione dirigenziale della Provincia di Pavia n. 1045 del 30.09.2022, riguardante l’avviamento numerico riservato alle categorie protette per un posto di collaboratore amministrativo presso il Comune di Cava Manara. Il ricorso era stato proposto per violazione di legge ed eccesso di potere, con domanda di annullamento del provvedimento e degli atti presupposti.
In data 30.04.2026, il ricorrente ha presentato una dichiarazione di rinunzia al ricorso di primo grado, con adesione della Provincia di Pavia anche in ordine alle spese. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza dell’11 maggio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la dichiarazione di rinunzia, sottoscritta dal ricorrente e aderita dalla resistente, integra gli estremi per la declaratoria di estinzione del giudizio. La rinunzia al ricorso costituisce atto dispositivo del processo, che priva il giudice del potere di decidere nel merito la controversia.
La pronuncia di estinzione non implica alcuna valutazione sulla fondatezza o infondatezza delle censure dedotte, le quali restano assorbite dall’esito processuale. Il Collegio ha quindi dichiarato estinto il giudizio, senza esaminare i motivi di ricorso.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha disposto la compensazione integrale, valorizzando l’accordo intervenuto tra le parti. Tale soluzione è coerente con il principio per cui, in caso di rinunzia, le spese seguono la regola dell’accordo delle parti e non quella della soccombenza.
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Nota della Redazione
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