Ottemperanza al giudicato sulla Carta elettronica del docente (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 662 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del docente con contratto a tempo determinato alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, accertato con sentenza passata in giudicato, attribuisce al titolare un diritto soggettivo all’esecuzione integrale del giudicato amministrativo. L’Amministrazione scolastica che non vi provveda è tenuta all’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., nel termine assegnato dal giudice. Decorso inutilmente tale termine, l’esecuzione è assicurata dal commissario ad acta nominato sin d’ora, la cui attività rientra nei compiti istituzionali dell’ufficio, senza diritto a compenso. Non è di regola necessaria la condanna a astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., quando la procedura di ottemperanza sia già stringente e celere.
Il Fatto
Parte ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Gorizia, Sezione Lavoro, con sentenza n. 94 del 2023, l’accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui per gli anni scolastici indicati, tramite la Carta elettronica del docente, oltre interessi legali. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditarne l’importo e a rifondere le spese di lite.
Formatosi il giudicato, come da attestazione in atti, e decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Friuli Venezia Giulia, chiedendo l’esecuzione della sentenza, la condanna alle spese del nuovo giudizio e l’irrogazione di somme per ogni giorno di ulteriore inadempimento. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto affermato la procedibilità del ricorso, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza in copia conforme e prima della proposizione dell’istanza di ottemperanza. La verifica è svolta in coerenza con l’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, che scandisce i tempi dell’azione esecutiva nel processo amministrativo.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, in linea con un orientamento consolidato dello stesso TAR, richiamato espressamente nei precedenti nn. da 421 a 427 del 2024, da 6 a 7, da 352 a 354, da 356 a 357 e da 359 a 361 del 2025, oltre alla sentenza n. 117 del 2024. L’Amministrazione non ha dato esecuzione alle statuizioni del giudicato, con conseguente accoglimento del ricorso e adozione delle misure di cui all’art. 114 cod. proc. amm.
Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa. La scansione temporale mira a rendere effettiva la tutela già riconosciuta in sede di cognizione.
Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale preposto alla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. Il commissario assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, dopo l’inutile decorso del termine, e provvederà entro i successivi 60 giorni. La sua attività rientra nei compiti istituzionali, sicché non è dovuto alcun compenso.
Quanto alle spese, essendo l’inadempimento non contestato, il Ministero è stato condannato al pagamento di € 1.500,00 oltre accessori, con distrazione a favore del difensore antistatario ex art. 93 cod. proc. civ. e art. 39 cod. proc. amm., e al rimborso del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, d.P.R. n. 115/2002. Il Collegio ha escluso la condanna a astreinte, valorizzando la già stringente e celere procedura di ottemperanza disposta.
Nota della Redazione
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