Custodi acquirenti di veicoli sequestrati privi di interesse ad impugnare la circolare (Cons. Stato n. 6199 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
I soggetti convenzionati con l’amministrazione per la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 214-bis cod. strada non sono titolari di una situazione giuridica soggettiva attiva tutelabile avverso gli atti generali che disciplinano le modalità di affidamento dei veicoli. La convenzione di servizio non attribuisce alcun diritto alla custodia né al trasporto con carroattrezzi, ma impone soltanto l’obbligo di accettare la custodia commissionata dagli organi competenti, sorgendo il diritto alla remunerazione unicamente al momento dell’affidamento. L’interesse alla conservazione del volume dei veicoli custoditi costituisce interesse semplice o di mero fatto, non qualificato né differenziato, con conseguente inammissibilità del ricorso. Nel merito, la deroga introdotta dall’art. 122-bis cod. ass. priv. sottrae all’obbligo assicurativo i veicoli ritirati dalla circolazione, rendendo legittima la conduzione del mezzo sino al luogo di custodia da parte del trasgressore.
Il Fatto
Le imprese appellanti, operanti nel settore della custodia e del soccorso stradale, avevano impugnato dinanzi al TAR Lazio la circolare del Ministero dell’Interno dell’8 febbraio 2024 recante le modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 184 del 2023 in materia di assicurazione dei veicoli. Secondo le ricorrenti, la circolare era illegittima nella parte in cui consentiva al trasgressore, alla guida di un veicolo sequestrato perché privo di copertura assicurativa, di condurre il mezzo fino al luogo di custodia.
Il TAR Lazio, con la sentenza n. 20038 dell’11 novembre 2024, aveva dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva, assorbendo i restanti motivi. Le imprese hanno proposto appello, contestando sia la qualificazione della circolare come atto a contenuto normativo lesivo, sia la sussistenza della propria legittimazione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato conferma la conclusione del giudice di prime cure sulla carenza di un interesse qualificato. L’art. 214-bis cod. strada prevede che l’amministrazione individui mediante gara i soggetti con cui stipulare la convenzione per la custodia dei veicoli sequestrati, avente ad oggetto l’obbligo di assumere la custodia.
Le imprese selezionate non possono ritenersi portatrici di alcuna situazione giuridica soggettiva attiva incisa dalla circolare. La convenzione non genera alcun diritto soggettivo, né tantomeno un interesse legittimo, all’affidamento in custodia o al trasporto con carroattrezzi. I custodi svolgono per conto dello Stato un servizio predeterminato dalla legge e solo al momento dell’accettazione della custodia sorge il diritto alla remunerazione.
Ne deriva che l’interesse sotteso, preliminare all’accettazione, si atteggia a interesse semplice o di mero fatto. Manca una relazione diretta e immediata tra la posizione delle appellanti e il potere esercitato: la lamentata contrazione del numero di veicoli affidati in custodia è un’ipotesi probabilistica che non incide sul patrimonio giuridico delle imprese, peraltro solo eventuale.
Anche nel merito la tesi delle appellanti non è condivisibile. L’art. 122-bis, comma 1, cod. ass. priv., come modificato dal d.lgs. n. 184 del 2023, stabilisce che i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione e quelli il cui uso è vietato per misura dell’autorità competente non sono soggetti all’obbligo assicurativo. La circolare si è quindi limitata a esplicitare una sopravvenuta deroga all’art. 193 cod. strada, con applicazione dell’art. 213 cod. strada e affidamento al conducente senza obbligo di carro soccorso.
La Corte aggiunge che l’espressione “trasporto” di cui all’art. 213, comma 2, cod. strada non confligge con la conduzione del veicolo da parte del medesimo trasgressore su percorso indicato dall’agente accertatore. Le modifiche succedutesi al codice del 1992 hanno ampliato le ipotesi di affidamento al proprietario o al conducente, anche in ragione dei costi della custodia presso terzi. L’appello è respinto e le spese del grado sono compensate per la natura interpretativa della controversia.
Nota della Redazione
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