Cessazione dal servizio per scarso rendimento: non serve il previo trasferimento (TAR Piemonte n. 807 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione dal servizio permanente del militare per scarso rendimento, ai sensi degli artt. 923, comma 1, lett. d) e 932 del d.lgs. n. 66/2010, presuppone l’ammonizione dell’interessato, l’acquisizione del parere delle competenti commissioni di avanzamento, l’assegnazione di un termine per le osservazioni e la possibilità di audizione personale. Nessuna norma impone all’amministrazione di trasferire d’autorità il militare in altra sede prima di disporne la cessazione, al fine di saggiarne il rendimento in un contesto diverso. I provvedimenti disciplinari e le valutazioni caratteristiche divenuti definitivi e non impugnati costituiscono dati acquisiti, non reinterpretabili in via postuma nel giudizio di annullamento del decreto di dispensa.

Il Fatto

Il ricorrente, militare in servizio permanente con il grado di appuntato per circa vent’anni, ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero della Difesa ne ha disposto la cessazione dal servizio permanente per scarso rendimento, ai sensi degli artt. 923, comma 1, lett. d) e 932 del d.lgs. n. 66/2010. Il decreto richiamava la proposta del Comandante competente, la documentazione caratteristica e i numerosi ammonimenti ricevuti.

Davanti al TAR il ricorrente ha dedotto l’assenza dei presupposti, l’eccesso di potere per arbitrarietà e travisamento dei fatti, il difetto di motivazione e la violazione delle disposizioni interne sulla redazione dei documenti caratteristici. Ha sostenuto che l’amministrazione avrebbe dovuto prima trasferirlo d’autorità in altra Regione e sottoporlo a un più ampio periodo di valutazione. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 301/2022.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ricostruito il quadro fattuale: dal 2016 il ricorrente ha riportato valutazioni di “inferiore alla media” per circa ventidue mesi e di “insufficiente” per circa ventuno, espresse da compilatori e revisori diversi e in reparti differenti. A ciò si aggiungono sei provvedimenti disciplinari, tutti definitivi e mai impugnati, e quattordici ammonimenti formali tra il 2017 e il 2021.

Su questa base il TAR ha escluso ogni vizio procedurale. Il ricorrente è stato pacificamente ammonito, sono stati acquisiti i pareri delle commissioni e delle autorità competenti e gli sono state garantite osservazioni e difese: la sequenza richiesta dall’art. 932 del d.lgs. n. 66/2010 risulta integralmente rispettata.

Il Tribunale ha quindi respinto la tesi centrale del ricorso. Non esiste alcun obbligo dell’amministrazione di trasferire d’autorità il militare prima di disporne la cessazione: si tratta di una garanzia non prevista da alcuna norma. Del resto il ricorrente aveva già ricevuto valutazioni negative e sanzioni pur essendo stato assegnato a diverse compagnie e servizi.

Quanto al secondo motivo, il TAR ha rilevato che i giudizi negativi e le sanzioni disciplinari costituiscono provvedimenti definitivi e mai impugnati. Nel giudizio sul decreto di dispensa non è ammessa alcuna loro reinterpretazione ex post, ancorché all’epoca lesivi.

La legittimità del provvedimento esclude ogni profilo di danno esistenziale. Il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 3.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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