Responsabilità del cessionario d’azienda e beneficium excussionis davanti al giudice ordinario (Cass. civ. Sez. V n. 15862 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità solidale del cessionario d’azienda o di ramo d’azienda per i debiti tributari del cedente, ex art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, l’amministrazione finanziaria non è tenuta a notificare al cessionario l’avviso di accertamento, né a emettere un apposito atto ricognitivo dei presupposti della sua responsabilità. Ai sensi dell’art. 25, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, l’ente della riscossione può notificare la cartella di pagamento, o la successiva intimazione di pagamento, alternativamente al debitore iscritto a ruolo ovvero al coobbligato. La violazione del beneficium excussionis non configura un vizio proprio della cartella o dell’intimazione, ma integra un’autonoma causa petendi impugnatoria appartenente al perimetro dell’esecuzione: essa, essendo un fatto successivo alla valida notifica dell’intimazione, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella tributaria.
Il Fatto
Una società cessionaria di un ramo d’azienda riceveva due atti di pignoramento presso terzi emessi ex artt. 48-bis e 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 e notificati nella sua qualità di coobbligata con la cedente ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997. La società contribuente impugnava gli atti lamentando l’omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio rigettava l’appello dell’agente della riscossione, ritenendo che la responsabilità ex art. 14 avesse natura sussidiaria e che l’ente dovesse emettere un apposito atto ricognitivo dei presupposti, non potendo procedere direttamente in esecuzione verso il cessionario. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resisteva la società con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è fondato. La Corte richiama la ricostruzione della portata soggettiva del titolo nella procedura di riscossione a mezzo ruolo offerta dalle Sezioni Unite n. 28709 del 20.10.2020. Il cessionario d’azienda risponde di un’obbligazione propria, perché subentra al cedente e ne risponde in via sussidiaria ex art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, pur non avendo realizzato il fatto indice di capacità contributiva.
Poiché i soggetti passivi del tributo sono il cedente e il cessionario, e rispetto a loro va accertato che il tributo è dovuto ai fini della formazione del ruolo ex art. 49, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, è sufficiente notificare al cessionario la cartella di pagamento o anche soltanto l’intimazione di pagamento. Nel senso indicato si colloca anche Sez. V n. 18117 del 24.06.2021: in caso di cessione di ramo d’azienda si instaura tra cedente e cessionario un rapporto di solidarietà dipendente successiva, che consente all’ente di notificare la cartella al solo debitore principale senza ulteriore notifica al coobbligato. Principi ribaditi da Cass. n. 13619 del 2024. È dunque errata in diritto la statuizione che esigeva un apposito atto ricognitivo dei presupposti della responsabilità del cessionario.
Il secondo e il terzo motivo sono esaminati congiuntamente perché connessi. Quanto al limite di valore della responsabilità ex art. 14, comma 1, la censura è inammissibile per carenza di interesse: nel diverso giudizio deciso nella stessa adunanza camerale la pretesa erariale è stata ridotta al valore del ramo ceduto e i due pignoramenti avevano riguardato importi di molto inferiori a tale limite.
Fondata è invece la censura sul beneficium excussionis. La Corte ricorda che, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 2018, il cessionario può far valere la natura sussidiaria della propria obbligazione impugnando la cartella davanti al giudice tributario. Tuttavia la violazione del beneficio non configura un vizio proprio della cartella: la relativa eccezione integra un’autonoma causa petendi impugnatoria e può fondare, al più, la richiesta di sospensione dell’atto riscossivo ex art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992 (conf. Cass. n. 14736 del 2021).
Sul riparto di giurisdizione la Corte richiama Cass., Sez. U, n. 7822 del 2020 e Cass., Sez. U, n. 21642 del 2021: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria fino alla notificazione della cartella o dell’intimazione, se validamente avvenute; alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell’atto esecutivo e sui fatti successivi alla valida notifica. Il beneficium excussionis, essendo fatto successivo alla notificazione dell’intimazione, può essere fatto valere soltanto davanti al giudice ordinario, in sede di impugnazione dell’atto di pignoramento presso terzi.
Il ricorso è dunque accolto nei termini di cui in motivazione, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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