Leasing traslativo e art. 1526 c.c.: inammissibile il ricorso che non contesta la mancata allegazione del valore di mercato del bene (Cass. civ. Sez. 1 n. 22880 del 08.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina di cui all’art. 1, commi 136-140, della legge n. 124/2017 non ha efficacia retroattiva: il comma 138 si applica solo alle risoluzioni del contratto di leasing i cui presupposti si siano verificati dopo l’entrata in vigore della legge. Per i contratti risolti anteriormente, permane la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con applicazione analogica a quest’ultimo dell’art. 1526 c.c. Anche nell’ipotesi in cui la risoluzione sia seguita dal fallimento dell’utilizzatore, non è applicabile l’art. 72-quater l.fall.. Il concedente che intenda far valere, in sede di insinuazione al passivo, il credito risarcitorio da clausola penale è tenuto a indicare la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene ovvero a fornire una stima attendibile del suo valore di mercato, al fine di consentire al giudice di apprezzare l’eventuale manifesta eccessività della penale. È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a sollecitare una rivalutazione del merito senza confrontarsi con la ratio decidendi del provvedimento impugnato.

Il Fatto

Il giudice delegato al fallimento di una società utilizzatrice aveva escluso dallo stato passivo il credito vantato dalla società di leasing concedente, ritenendo applicabile l’art. 1526 c.c. e riconoscendo alla procedura il diritto alla restituzione dei canoni corrisposti, con attribuzione alla concedente di un equo compenso per l’uso dei beni e conseguente eventuale compensazione.

In sede di opposizione allo stato passivo intervenivano le società cessionarie del credito, che vedevano respinta la propria domanda dal Tribunale di Fermo, il quale aveva qualificato il rapporto come leasing traslativo risolto antecedentemente al fallimento. Avverso il decreto collegiale le società proponevano ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi, entrambi incentrati sull’erronea applicazione dell’art. 1526 c.c. in relazione alla natura del contratto e alla mancata allegazione del valore dell’immobile oggetto di leasing, dichiarandoli inammissibili.

La Corte ha preliminarmente ricondotto la pronuncia impugnata all’orientamento delle Sezioni Unite n. 2061 del 28/01/2021, richiamato nel decreto: per i contratti di leasing traslativo risolti prima dell’entrata in vigore della legge n. 124/2017 trova applicazione analogica l’art. 1526 c.c., anche se alla risoluzione sia seguito il fallimento dell’utilizzatore, non essendo estensibile l’art. 72-quater l.fall..

Quanto al merito delle censure, il Collegio ha rilevato la loro genericità: le ricorrenti non avevano indicato le specifiche violazioni dei canoni di ermeneutica contrattuale che il tribunale avrebbe commesso, né si erano confrontate con l’effettiva ratio decidendi, fondata sulla necessità di allegare una stima attendibile del valore di mercato dell’immobile per valutare l’eventuale eccessività della penale e impedire un’indebita locupletazione della concedente.

Valorizzata la circostanza — non contestata — che le società avevano riacquistato la disponibilità dei beni senza indicare né il prezzo di allocazione né una stima attuale, la Corte ha concluso che la domanda di insinuazione era priva del supporto probatorio richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per consentire il controllo di congruità della somma pretesa ai sensi dell’art. 1526, comma 2, c.c..

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna delle ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese e alla corresponsione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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