Rifiuto bancario di credenziali home banking al tutore è illegittimo (ABF Collegio di Roma n. 4766 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La facoltà di utilizzo del servizio di home banking rientra nel potere di gestione del conto corrente del beneficiario attribuito all’amministratore di sostegno, anche quando il decreto di nomina non menzioni espressamente tale modalità dispositiva. Il giudice tutelare è l’unico soggetto legittimato a imporre limiti all’operatività dell’amministratore, ai sensi dell’art. 405, n. 5, c.c. Il diniego opposto dalla banca, che si traduca in una limitazione delle modalità dispositive autorizzate, è illegittimo e lede il principio della minore limitazione possibile della capacità di agire di cui all’art. 1, legge n. 6/2004. L’intermediario è tenuto al rilascio delle credenziali necessarie all’operatività online.

Il Fatto

La ricorrente, nominata amministratore di sostegno con decreto del 29/10/2024, agiva davanti all’Arbitro Bancario Finanziario per accertare il diritto all’utilizzo del servizio di home banking relativo al conto corrente dell’amministrato. Sul conto transitavano la pensione e diverse spese fisse. Il giudice tutelare aveva espressamente autorizzato l’amministratore a operare sul conto, anche tramite bancomat, bonifici e operazioni online, entro il limite di euro 5.000,00 mensili.

La banca resisteva sostenendo che l’autorizzazione all’operatività online non le avrebbe consentito di controllare il limite mensile imposto dal giudice, richiedendo un monitoraggio continuo del conto. La ricorrente contestava la mancata spiegazione delle ragioni per cui il bancomat dovesse ritenersi più sicuro dell’home banking. La banca si riportava alle proprie difese.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto il profilo della legittimazione ad agire, interpretando la domanda come istanza volta ad accertare il diritto dell’amministratore di sostegno a operare tramite home banking. Richiamato l’art. 81 c.p.c., il Collegio ritiene la domanda ammissibile, atteso che il petitum attiene all’accertamento della legittimità della condotta dell’intermediario.

Nel merito, il Collegio ricorda il proprio orientamento secondo cui la facoltà di utilizzare il servizio di home banking da parte dell’amministratore di sostegno è ricompresa nel potere di gestire il conto del beneficiario, anche quando il decreto di nomina non menzioni espressamente tale modalità (richiamate Coll. Roma, dec. n. 21509/2021 e dec. n. 7550/2022). Nel caso concreto, peraltro, l’autorizzazione del giudice tutelare era espressa.

Il Collegio valorizza l’art. 405, n. 5, c.c., che impone al decreto di nomina di indicare i limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore può sostenere. Il giudice tutelare, nel valutare la specificità della situazione e le esigenze dell’amministrato, individua gli atti che l’amministratore può compiere e quelli per cui è richiesta assistenza, perseguendo la minore limitazione possibile della capacità di agire ai sensi dell’art. 1, legge n. 6/2004. Ne deriva che solo il giudice tutelare può imporre limiti all’operatività dell’amministratore.

Richiamando Coll. Roma, dec. n. 8070/2023 e, in senso conforme, dec. n. 15687/2022, il Collegio ribadisce che l’operatività via home banking è funzione connessa alle modalità con cui si opera ordinariamente sul conto: la circostanza che le operazioni avvengano in via informatica anziché allo sportello non richiede ulteriori autorizzazioni. Precludere l’home banking, quando l’amministratore può disporre delle somme tramite sportello fisico, appare eccessivamente penalizzante e contrasta con il principio di massima salvaguardia dell’autodeterminazione.

Il rifiuto della banca è dunque illegittimo, trattandosi di soggetto estraneo al rapporto tra amministratore di sostegno e giudice tutelare, il cui solo decreto può imporre limiti di operatività. La domanda è accolta, con accertamento del diritto dell’amministratore a operare tramite l’App della banca. Il Collegio dispone inoltre la corresponsione del contributo di euro 200,00 alle spese della procedura e del rimborso di euro 20,00 alla parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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