Correzione dell’errore materiale nel rinvio al giudice di primo grado dopo la cassazione del decreto (Cass. civ. Sez. 1 n. 4858 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore materiale che può essere corretto ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. è suscettibile di incidere sul dispositivo e sulla motivazione di un provvedimento di legittimità, quando la volontà del giudice sia chiaramente desumibile dal contesto. In caso di accoglimento del ricorso e cassazione di un provvedimento emesso da un giudice di primo grado, il rinvio deve essere disposto a tale giudice, e non al giudice d’appello. La correzione può essere disposta anche d’ufficio, se l’errore concerne l’indicazione del tipo di provvedimento impugnato. Il procedimento di correzione non richiede una pronuncia sulle spese, in assenza di una parte soccombente in senso tecnico.
Il Fatto
La società, già ricorrente in un procedimento di legittimità, aveva proposto ricorso avverso un decreto emesso dal Tribunale di Catania, che aveva respinto la sua opposizione allo stato passivo del fallimento. La Cassazione, con ordinanza pubblicata nel 2025, aveva accolto il ricorso, ma, per un errore materiale, aveva disposto il rinvio delle parti alla Corte d’Appello di Catania anziché al Tribunale di Catania, l’ufficio che aveva pronunciato il decreto oggetto di impugnazione. L’errore era presente sia nella motivazione sia nel dispositivo dell’ordinanza.
La società ha quindi presentato istanza di correzione dell’errore materiale, rilevando l’incongruenza. Il procedimento si è svolto in camera di consiglio, dopo che l’istanza era stata comunicata alla controparte, senza che quest’ultima avesse presentato osservazioni contrarie.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto l’istanza, qualificando l’erronea indicazione del giudice del rinvio come un mero errore materiale. Ha osservato che tale errore risultava evidente dall’incipit della stessa ordinanza, che identificava il provvedimento cassato con il decreto del Tribunale di Catania. La corretta applicazione del principio della cassazione con rinvio impone che, quando il giudice di legittimità cassa un provvedimento emesso in unico grado o in un grado diverso da quello d’appello, la causa sia rimessa al giudice che lo ha pronunciato.
La Corte ha rilevato che l’istanza di correzione non poteva limitarsi al dispositivo, ma doveva estendersi anche alla motivazione, in quanto l’errore era presente nel punto 6 di pag. 8. Inoltre, ha ritenuto di dover disporre d’ufficio, ex art. 391-bis cod. proc. civ., la correzione di un ulteriore errore materiale: l’indicazione del provvedimento impugnato come “sentenza” anziché come “decreto”. Anche tale refuso è stato corretto, in quanto il provvedimento oggetto di cassazione era un decreto emesso dal Tribunale.
La Cassazione ha infine precisato che il contraddittorio era stato ritualmente realizzato, essendo l’istanza stata comunicata dalla cancelleria alla controparte, la quale non aveva presentato osservazioni. Ha quindi accolto l’istanza, correggendo il dispositivo e la motivazione dell’ordinanza n. 7380/2025, e ha disposto che la correzione fosse annotata a cura della Cancelleria sull’originale del provvedimento.
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Nota della Redazione
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