L’onere probatorio del correntista nella ripetizione di indebito bancario (Cass. civ. Sez. 1 n. 12216 del 01.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisce per la ripetizione di indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti sia della mancanza di una valida causa debendi. Quando l’illegittimità dell’annotazione è fatta discendere dall’applicazione di clausole contrattuali ritenute nulle per difetto di forma scritta, il correntista deve produrre in giudizio il relativo contratto, onde consentire l’apprezzamento della dedotta causa di invalidità. Il principio di vicinanza della prova non può essere invocato per trasferire detto onere in capo alla banca, poiché ciascuna parte acquisisce la disponibilità del documento al momento della sottoscrizione o può ottenerlo con gli strumenti previsti dagli artt. 117 e 119 TUB. La mancata richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. integra un’inadeguata acquisizione degli strumenti probatori disponibili.
Il Fatto
La società correntista aveva convenuto in giudizio la banca, chiedendo l’accertamento dell’illegittima contabilizzazione di interessi anatocistici, ultralegali e usurari su più rapporti di conto corrente, con conseguente condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda, ma la Corte d’Appello di Salerno, in riforma parziale, aveva ritenuto che l’onere di provare la mancata pattuizione scritta delle clausole relative agli interessi ultralegali sui conti anticipi incombesse sulla società attrice. All’esito della CTU integrativa, la sentenza definitiva aveva rigettato la domanda, evidenziando un saldo finale a debito della correntista, condannata alla restituzione di quanto già versato dalla banca in esecuzione della sentenza di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel rigettare il primo motivo, ha escluso l’applicabilità del principio di vicinanza della prova invocato dalla ricorrente, richiamando il principio per cui il correntista che agisce in ripetizione deve provare l’insussistenza della causa debendi producendo il contratto e gli estratti conto. Tale principio è stato ribadito da recenti pronunce della medesima Sezione (Cass. n. 36585/2022; Cass. n. 18227/2024; Cass. n. 5369/2024), secondo cui la vicinanza della prova non opera quando ciascuna parte ha acquisito o avrebbe potuto acquisire la disponibilità del documento con l’ordinaria diligenza.
La Corte ha poi dichiarato inammissibile la censura, in quanto diretta non contro la ratio decidendi effettiva — incentrata sulla mancata deduzione, in primo grado, dell’inesistenza dei contratti ma solo della nullità di singole clausole — bensì contro l’argomentazione svolta solo in via ipotetica ad abundantiam dal giudice d’appello. È stato inoltre precisato che l’interpretazione delle domande compiuta dal giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza circa la mancata valutazione di altri elementi probatori, trattandosi di richiesta di diversa valutazione del materiale istruttorio. Ha altresì escluso la violazione del principio di non contestazione, per il mancato assolvimento dell’onere di specifica indicazione ex art. 366 n. 6 c.p.c., e ha negato rilievo alla mancata prova di consegna dei contratti ai sensi dell’art. 117 TUB, non essendo stata tale circostanza dedotta in primo grado. La mancata proposizione dell’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. è stata considerata un’inadeguata iniziativa probatoria, atteso che l’istanza era ammissibile e l’eventuale inottemperanza della banca avrebbe potuto costituire argomento di prova.
Il terzo motivo, relativo alla presunta omissione di pronuncia sull’effettivo saldo dare-avere, è stato infine rigettato, avendo la sentenza definitiva accertato i saldi finali dei conti e la differenza negativa a carico della correntista, rigettando la domanda proprio mediante tale accertamento. Il ricorso è stato pertanto integralmente respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e alla declaratoria dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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