Responsabilità della banca per rifiuto di cessione dei crediti d’imposta (ABF Collegio di Roma n. 3805 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La banca che ha designato una società di consulenza quale ausiliaria incaricata di verificare la cedibilità dei crediti d’imposta non può invocare la non ripristinabilità dei crediti rifiutati quando il rifiuto sia derivato dal loro errato caricamento in una pratica diversa e i medesimi crediti siano stati poi trasferiti nella pratica corretta. Il successivo ripristino ottenuto dall’ausiliaria dopo la proposizione del ricorso conferma l’illegittimità del rifiuto e configura inadempimento contrattuale dell’intermediario. L’offerta di pagamento accettata dalla ricorrente a titolo di acconto integra cessazione parziale della materia del contendere per la quota corrispondente. Sulla parte residua la domanda resta subordinata alla prova dei fatti costitutivi, che grava sul ricorrente.

Il Fatto

La ricorrente ha stipulato con la banca due contratti di cessione del credito d’imposta: il primo, nel maggio 2023, quale incaricata del condominio per gli interventi sulle parti comuni (pratica n. 349986); il secondo, nel novembre 2024, in proprio, per gli interventi realizzati sulla propria unità immobiliare (pratica n. 545010), con prezzo pari all’85,45% del valore nominale. Entrambi gli accordi designavano la società D. quale consulente di gradimento del cessionario, con il compito di verificare la documentazione e attestare la cedibilità dei crediti.

Secondo la ricorrente, i crediti relativi alla pratica n. 545010 erano stati rifiutati dalla banca pur dopo l’esito positivo delle attestazioni, con conseguente mancato pagamento del corrispettivo. La banca ha replicato che i crediti in contestazione erano stati inizialmente caricati per errore nella pratica condominiale e rifiutati su richiesta della stessa cliente, e che la pratica n. 545010 era stata ridotta e interamente erogata. Dopo il ricorso, l’ausiliaria ha ottenuto dall’Amministrazione Finanziaria il ripristino dei crediti, per un importo di € 19.747,50, inferiore alla somma richiesta di € 22.498,98.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha circoscritto l’oggetto del ricorso alla sola pratica n. 545010, relativa agli interventi trainati sull’unità immobiliare della ricorrente. Ha quindi ricostruito la sequenza dei fatti: il contratto dell’11.11.2024, la designazione della società D. quale ausiliaria, la riduzione contrattuale del 18.12.2024 a € 35.121,66, il rifiuto comunicato nel giugno 2025 e il successivo ripristino dell’ottobre 2025.

La questione centrale riguarda la condotta della banca nella gestione della pratica. Il Collegio ha rilevato che nel riscontro al reclamo l’intermediario aveva sostenuto la non ripristinabilità dei crediti, senza considerare che il rifiuto era derivato da un caricamento errato in altra pratica e che i medesimi crediti erano stati poi trasferiti in quella corretta. L’ostacolo addotto si è rivelato superabile, come dimostra il ripristino ottenuto dall’ausiliaria.

Il Collegio ha inoltre valorizzato la circostanza temporale: la banca si è attivata per il ripristino soltanto dopo la proposizione del ricorso, avvenuta il 06.10.2025, con comunicazione dell’08.10.2025. Il rifiuto iniziale e la tardiva attivazione configurano, secondo il Collegio, un comportamento illegittimo nella gestione della pratica, domanda implicitamente ricompresa in quella di condanna al pagamento.

Quanto alle conseguenze economiche, il Collegio ha qualificato l’offerta di € 19.747,50, accettata dalla ricorrente a titolo di acconto, come parziale cessazione della materia del contendere. Sulla differenza residua di € 2.751,48 rispetto ai € 22.498,98 richiesti, ha statuito il rigetto: la ricorrente non ha prodotto documentazione a supporto dei crediti pretesi. Il Collegio ha richiamato, sul punto, l’onere della parte ricorrente di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere, secondo il precedente del Collegio di Roma n. 26908 del 30.12.2019.

La decisione dichiara pertanto cessata la materia del contendere per la quota accettata dall’intermediario e respinge il ricorso nel resto, lasciando assorbite le domande accessorie di interessi, maggior danno equitativo e spese legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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