Ricorso condominio per crediti fiscali ceduti al condomino carenza titolarità attiva (ABF Collegio di Roma n. 3806 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio davanti all’Arbitro Bancario Finanziario la legittimazione attiva si misura sulla titolarità del diritto fatto valere. Il condomino che agisce quale incaricato del condominio non può pretendere la liquidazione del corrispettivo di una cessione del credito d’imposta che scaturisce da un contratto stipulato in proprio, per interventi eseguiti su unità immobiliari di proprietà esclusiva. La distinzione tra la pratica condominiale e quella individuale non è un artificio processuale, ma riflette la diversità dei rapporti contrattuali e dei soggetti titolari. Il ricorso proposto per un credito altrui è pertanto inammissibile per carenza di titolarità attiva.

Il Fatto

La ricorrente, quale condòmino incaricato di un condominio minimo, aveva stipulato con la banca un primo contratto di cessione condizionata del credito d’imposta, riferito agli interventi “trainanti” sulle parti comuni. In seguito, in proprio, aveva sottoscritto un secondo contratto di cessione, relativo agli interventi “trainati” realizzati sulla propria unità immobiliare. Entrambi gli accordi prevedevano un prezzo pari all’85,45% del valore nominale e demandavano a una società di consulenza esterna la verifica della documentazione e il rilascio di un’attestazione di conformità.

Secondo la ricorrente, la società ausiliaria aveva attestato l’esito positivo dei controlli, ma la banca aveva rifiutato i crediti oggetto della seconda pratica, impedendo il pagamento del corrispettivo. Dopo un reclamo, la banca aveva opposto la non imputabilità dell’operato del consulente. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna dell’intermediario al pagamento di € 22.498,98, oltre interessi e maggior danno.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha rilevato che il ricorso era stato presentato dalla ricorrente quale incaricata del condominio, ma che il credito azionato discendeva dalla pratica relativa al contratto stipulato dalla stessa in proprio, per gli interventi eseguiti sulle sue unità immobiliari. La pratica condominiale, invece, non era oggetto di alcun contenzioso: i relativi crediti erano stati completamente erogati.

La banca aveva sottolineato che il condominio aveva stipulato un diverso contratto, dal quale era originata la pratica relativa agli interventi sulle parti comuni, e che la ricorrente aveva proposto, nel suo interesse individuale, un separato ricorso per la medesima domanda. Il Collegio ha ritenuto che tale impostazione trovasse conferma nella stessa struttura dei rapporti: due contratti distinti, due pratiche distinte, due titolarità distinte.

Su questa base il Collegio ha ravvisato una carenza di titolarità attiva del diritto fatto valere. La ricorrente lamentava la mancata erogazione di somme che riguardavano la proprietà esclusiva di cui era titolare, pur agendo quale incaricata del condominio. La conclusione è che il diritto azionato non apparteneva al soggetto nel cui nome il ricorso era stato proposto.

Il ricorso è stato pertanto respinto. La decisione non scende nel merito dell’inadempimento contrattuale né dell’imputabilità dell’operato del consulente esterno, perché la questione pregiudiziale di legittimazione assorbe ogni ulteriore valutazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *