Buoni fruttiferi postali: competenza ABF e prescrizione decennale dalla scadenza (ABF Collegio di Roma n. 3803 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di buoni fruttiferi postali, ai fini della competenza temporale dell’Arbitro Bancario Finanziario rileva non la data di emissione o di scadenza del titolo, bensì il momento in cui l’intermediario ha rifiutato il rimborso. Le controversie sul rimborso dei buoni rientrano nella competenza per materia dell’Arbitro, non sottraendole la qualificazione dei titoli come prodotti finanziari. Nel merito, il diritto al rimborso del capitale e degli interessi si prescrive nel termine di dieci anni dalla scadenza del titolo, anche per i buoni emessi prima dell’entrata in vigore della disciplina richiamata, in forza della norma transitoria. L’ignoranza del titolare, anche circa l’esistenza del diritto o la sua soggezione a prescrizione, non integra impedimento legale e non sospende il decorso del termine.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di essere titolare di sette buoni fruttiferi postali di durata trentennale, sottoscritti tra il 1979 e il 1982. Al momento della richiesta di rimborso l’intermediario ha eccepito l’intervenuta prescrizione.
L’intermediario, oltre a contestare la competenza dell’Arbitro sotto il profilo temporale e ratione materiae, ha sostenuto che le serie collocate in quel periodo si rimborsano a trent’anni dall’emissione e che il diritto si prescrive in dieci anni dalla scadenza. Poiché il titolo più recente risaliva al 14 giugno 1982, il termine sarebbe iniziato il 14 giugno 2012 e si sarebbe compiuto il 15 giugno 2022, senza che constino atti interruttivi. L’intermediario ha quindi chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile o, in subordine, non fondato.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto le due eccezioni preliminari. Quanto alla competenza temporale, osserva che il Collegio di coordinamento, con la decisione n. 4656 del 2022, ha chiarito che per la domanda di accertamento dell’esigibilità del credito conta la data del rifiuto del rimborso, non quella di emissione o di scadenza dei titoli. L’eccezione è pertanto respinta.
Anche la seconda eccezione è disattesa. L’orientamento dei Collegi, in linea con la decisione n. 5674 del 2013 del Collegio di coordinamento e con la decisione n. 2294 del 2021 del Collegio di Roma, esclude che la natura di prodotti finanziari dei buoni li sottragga alla competenza per materia dell’Arbitro.
Passando al merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo: il d.m. 22 giugno 1976 ha istituito la serie “N” e il d.m. 15 luglio 1981 la serie “O”, entrambe trentennali. L’art. 8 del d.m. Tesoro 19 dicembre 2000 prevede che i diritti dei titolari si prescrivano entro dieci anni dalla scadenza del titolo, per capitale e interessi, e l’art. 10, comma 2, dello stesso decreto estende tale disciplina ai titoli emessi e non ancora prescritti alla data di entrata in vigore.
Il Collegio rileva poi che i titoli in contestazione riportano sul retro l’indicazione della data di cessazione della fruttuosità e del dies a quo della prescrizione, individuato nel 1° gennaio del trentunesimo anno solare successivo a quello di emissione. Quanto agli atti interruttivi, richiamando la decisione n. 10926/18 del Collegio di Roma, si esclude che l’ignoranza del titolare possa valere come impedimento ai sensi dell’art. 2935 c.c..
Sulla base delle date di sottoscrizione e delle rispettive scadenze, i termini di prescrizione risultano maturati tra il 2019 e il 2022. Poiché la prima richiesta scritta di rimborso è stata presentata con il reclamo del 2 settembre 2024, l’eccezione di prescrizione è fondata e il ricorso va respinto.
Nota della Redazione
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