Credito del professionista non prededucibile se il concordato è inammissibile (Cass. civ. Sez. I n. 15012 del 29.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato preventivo, il credito del professionista incaricato dal debitore per l’accesso alla procedura è prededucibile, anche nel successivo fallimento, se la prestazione, anteriore o posteriore alla domanda ex art. 161 l. fall., sia stata funzionale, ai sensi dell’art. 111, comma 2, l. fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso al giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa. La prededuzione presuppone però che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l. fall. Ne consegue che la declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato osta al riconoscimento della prededuzione, restando il credito professionale collocato in privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, cod. civ.

Il Fatto

Un avvocato chiedeva di essere ammesso al passivo di una società fallita per l’importo di euro 40.000 in via prededuttiva, sostenendo di aver curato la presentazione della domanda di concordato preventivo della società, poi dichiarata inammissibile dal Tribunale, che aveva successivamente dichiarato il fallimento.

Il credito veniva ammesso al passivo, ma solo in via privilegiata. Il professionista proponeva opposizione allo stato passivo, insistendo per la collocazione prededuttiva. Il Tribunale rigettava l’opposizione, rilevando che l’attività si era svolta nell’ambito della sola procedura concordataria, conclusasi negativamente, senza sfociare nella dichiarazione di fallimento. Avverso il decreto il professionista ricorreva per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

I tre motivi, esaminati congiuntamente per la stretta connessione delle questioni, sono stati dichiarati inammissibili ex art. 360-bis cod. proc. civ. Il ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 l. fall., per aver il Tribunale escluso la prededuzione dei compensi del legale che aveva redatto la proposta di concordato.

La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 42093 del 31.12.2021, che hanno affermato la prededucibilità del credito del professionista incaricato dal debitore per l’accesso alla procedura, anche nel successivo fallimento, a condizione che la prestazione sia stata funzionale alle finalità della prima procedura, secondo un giudizio ex ante, e sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l. fall.

Nel caso di specie la declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato, incontestatamente intervenuta, osta al riconoscimento della richiesta prededuzione al credito già ammesso al passivo. La condizione cui il principio delle Sezioni Unite subordina la prededucibilità non risulta integrata.

Ne deriva l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.000 per compensi, oltre accessori, e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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