Ricorso ABF inammissibile per mancanza di valido reclamo preventivo (ABF Collegio di Milano n. 1090 del 07.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento davanti all’Arbitro Bancario Finanziario il ricorso è inammissibile quando non risulti agli atti un reclamo preventivo rivolto all’intermediario convenuto. Non integra il presupposto del reclamo la richiesta di revoca di un bonifico avanzata al solo PSP del disponente, soggetto estraneo alla controversia, né la comunicazione che l’intermediario abbia inviato al beneficiario per segnalare la richiesta di recall. La domanda di esibizione degli estratti conto intestati a un terzo è, inoltre, infondata quando è generica e proviene da un singolo componente del gruppo.

Il Fatto

Il ricorrente aveva eseguito un bonifico di € 3.281,00 a favore dell’amministratore del proprio condominio; poche ore dopo ne aveva chiesto la revoca, appreso da trasmissioni televisive che tale soggetto aveva distratto ingenti somme dai conti dei condomini seguiti. La richiesta di revoca era stata rifiutata. Il ricorrente ha quindi agito davanti all’ABF chiedendo il rimborso delle spese condominiali oggetto del bonifico non revocato, l’ostensione del conto corrente del condominio e il rimborso per la mancata accensione del riscaldamento, oltre a interessi e spese legali.

L’intermediario ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per mancanza di reclamo e la genericità della richiesta documentale, dichiarandosi comunque disponibile a fornire gli estratti conto una volta precisato il periodo di interesse.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per assenza di un reclamo preventivo valido, quanto meno nei confronti dell’intermediario convenuto. Quest’ultimo, infatti, non è l’istituto presso cui è radicato il rapporto di conto corrente intestato al condominio. Agli atti risultava soltanto il riscontro fornito dal PSP del disponente, estraneo alla controversia, dal quale emergeva che la richiesta di richiamo del bonifico era stata chiusa con esito negativo per mancata autorizzazione del beneficiario.

Il Collegio ha escluso che potesse valere come reclamo la mail inviata dall’intermediario convenuto all’amministratore del condominio il 19 marzo 2025, con cui si segnalava di aver ricevuto dal PSP la richiesta di recall: quella comunicazione non proveniva dal ricorrente e non conteneva alcuna sua censura. Il Collegio ha richiamato la propria precedente decisione n. 10842/2025, secondo cui, in assenza di un atto rivolto all’intermediario convenuto e idoneo a instaurare con esso un contraddittorio preventivo, il presupposto del reclamo non può ritenersi soddisfatto.

Quanto alla domanda di esibizione degli estratti conto del rapporto intestato al condominio, il Collegio ha osservato che la richiesta documentale del 10 ottobre 2025 — seguita da riscontro negativo nella stessa giornata — non poteva comunque qualificarsi come reclamo, anche perché il ricorso era stato presentato solo quattro giorni dopo, senza attendere il decorso dei 60 giorni previsti dalle disposizioni ABF.

Nel merito, la domanda è stata ritenuta infondata: anzitutto per la sua genericità, non identificando la documentazione specificamente richiesta; in secondo luogo per la dubbia legittimazione del singolo condomino a chiedere quella documentazione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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