Indeducibilità dei costi per attività criminosa e accertamento tributario del reato (Cass. civ. Sez. 5 n. 17503 del 02.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di indeducibilità dei costi ai sensi dell’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537 del 1993, l’esercizio dell’azione penale per un delitto non colposo costituisce presupposto dell’indeducibilità ed elemento normativo esterno alla fattispecie impositiva, sicché il giudice tributario non può accertare incidentalmente l’esistenza del reato. Egli deve limitarsi a verificare che i costi disconosciuti si pongano in connessione diretta con la consumazione della fattispecie delittuosa e che la condotta oggetto del giudizio penale sia riferibile a quella contestata in sede tributaria. La novella di cui all’art. 8 del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla legge n. 44 del 2012, costituisce ius superveniens più favorevole, con efficacia retroattiva, salvo il definitivo consolidamento dei provvedimenti emessi in base alla previgente formulazione. Grava comunque sul contribuente l’onere di provare il diritto alla deduzione dei costi o alla detrazione dell’IVA mediante la produzione delle fatture.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento, per l’anno 2013, nei confronti di una società in liquidazione, disconoscendo la deducibilità e la detraibilità dei costi relativi a beni asseritamente utilizzati per il compimento di attività criminosa. L’atto impositivo traeva origine da indagini penali dalle quali era emerso un sistema di frode volto a far apparire come prodotti in Italia capi di abbigliamento in realtà provenienti dalla Cina.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della contribuente, confermato dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania. La società proponeva quindi ricorso per cassazione sulla base di due motivi, lamentando la violazione dell’art. 52, quinto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537 del 1993.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, relativo alla mancata esibizione dei documenti in sede amministrativa. La ricorrente non si confrontava adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva accertato come la società non avesse esibito, né in fase amministrativa né in sede contenziosa, alcuna documentazione contabile idonea a supportare le proprie difese. La censura appariva priva di consistenza, non potendo la società dolersi del mancato esame di documenti che i giudici d’appello avevano accertato non essere stati acquisiti al processo.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ricostruito la disciplina dell’indeducibilità dei costi. La norma, nel testo novellato, limita la sanzione ai componenti negativi di reddito relativi a beni o prestazioni direttamente utilizzati per il compimento di atti qualificabili come delitto non colposo per il quale sia stata esercitata l’azione penale. La nuova disposizione introduce una correlazione tra esercizio dell’azione penale e costi direttamente connessi alla consumazione del reato, superando le incertezze della previgente formulazione.
La Corte ha precisato che l’esercizio dell’azione penale rappresenta il presupposto dell’indeducibilità e costituisce elemento normativo esterno alla fattispecie impositiva. Ne consegue che il giudice tributario non può accertare incidentalmente l’esistenza del reato, ma deve limitarsi a individuare i costi in connessione diretta con la fattispecie delittuosa (cfr. Cass. n. 20579/2020, Cass. n. 7275/2024, Cass. n. 5905/2025). Siffatta lettura è confermata dal riconoscimento del diritto al rimborso in caso di sopravvenuta sentenza definitiva di assoluzione.
Nel caso di specie, la CTR aveva ritenuto i costi direttamente connessi al reato di contraffazione del marchio “Made in Italy”, inquadrabile nell’art. 4, comma 49, della legge n. 350 del 2003. La ricorrente non contestava l’esistenza del presupposto dell’azione penale, ma eccepiva la mancata distinzione tra i capi contraffatti e quelli regolari. La doglianza è stata respinta, poiché il giudice tributario non può accertare autonomamente l’esistenza dell’illecito penale, dovendo solo verificare la diretta connessione dei costi con la consumazione della fattispecie delittuosa. La CTR aveva inoltre evidenziato la mancata produzione delle fatture giustificative, profilo dirimente in linea con la giurisprudenza di legittimità in tema di onere probatorio del contribuente (cfr. Cass. n. 2935/2015, Cass. n. 16190/2024).
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e attestazione della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato.
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Nota della Redazione
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