Inammissibilità del ricorso per cassazione in assenza di concreto pregiudizio da vizio processuale (Cass. civ. Sez. 5 n. 6737 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che denunci un vizio processuale senza prospettare le ragioni per cui l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito, non essendo l’impugnazione volta a tutelare l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria. La notifica della sentenza tributaria effettuata dall’avvocato del libero foro ai sensi della legge n. 53 del 1994 è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare ex art. 51 del d.lgs. n. 546/1992, attesa la sua equipollenza alla notifica a mezzo del servizio postale. La mancata prova delle formalità di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 546/1992 comporta l’applicabilità del termine lungo ex art. 327 cod. proc. civ., non già la nullità della notificazione. In caso di definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., la condanna ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ. discende automaticamente, senza valutazione discrezionale.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un’intimazione di pagamento per complessivi euro 16.449,02, relativa a una cartella di pagamento emessa ai fini Iva per l’anno 2009. Sia la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli sia la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania rigettavano il ricorso e l’appello proposti dalla società.
La società proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, lamentando la nullità della sentenza di secondo grado per violazione di norme processuali, l’erronea assegnazione delle spese di lite e vizi di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi di ricorso, richiamando il principio consolidato per cui la denuncia di violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa. In assenza di indicazione del pregiudizio, l’impugnazione è inammissibile.
Quanto alla dedotta nullità della notifica della sentenza di appello, effettuata dall’avvocato del libero foro dell’Agenzia ai sensi della legge n. 53 del 1994, la Corte ha escluso la fondatezza della doglianza, ribadendo l’applicabilità di tale disciplina al processo tributario. La notifica ivi prevista è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, in quanto affidata a formalità di maggior rigore. La mancata prova delle formalità di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 546/1992 non determina la nullità della notificazione, ma la sola applicazione del termine lungo. Inoltre, avendo la contribuente tempestivamente proposto appello e ricorso, ogni eventuale nullità era sanata per raggiungimento dello scopo.
Il quarto motivo, relativo alla motivazione apparente e alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., è stato dichiarato inammissibile per l’indistinta unificazione dei vizi denunciati e la genericità delle censure. La Corte ha comunque verificato che la sentenza impugnata contiene una motivazione sufficiente, superiore alla soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost..
La Corte ha rigettato il ricorso e, avendo definito il giudizio in conformità alla proposta, ha applicato l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., condannando la ricorrente al pagamento di euro 1.200,00 in favore della controricorrente e di euro 600,00 in favore della Cassa delle ammende, trattandosi di valutazione legale tipica non subordinata a discrezionalità.
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Nota della Redazione
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