Il verbale di accesso mirato è sufficiente per far decorrere il termine dilatorio dell’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 (Cass. civ. Sez. 5 n. 6872 del 22.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di garanzie del contribuente, l’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 si applica anche agli accessi brevi o mirati finalizzati alla mera acquisizione di documentazione. Il termine dilatorio di sessanta giorni decorre esclusivamente dal rilascio della copia del verbale di chiusura delle operazioni, essendo irrilevante la sua denominazione formale e il suo contenuto, purché meramente istruttorio e descrittivo. Non è necessaria la redazione di un successivo processo verbale di constatazione allorché gli accertamenti vengano completati presso gli uffici. La violazione del termine dilatorio determina l’invalidità dell’atto, salvi i casi di particolare e motivata urgenza, la cui sussistenza deve essere effettivamente verificata. La disciplina legale, quando applicabile, assorbe le garanzie elaborate per i tributi armonizzati, rendendo non necessaria la cd. prova di resistenza.
Il Fatto
A seguito di un accesso mirato presso la sede della società, l’Amministrazione finanziaria emetteva un avviso di accertamento per l’anno 2008, relativo alla sola IVA, essendo stati annullati in autotutela gli atti concernenti le altre imposte. La società impugnava l’avviso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che lo annullava per violazione del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, non essendo stato redatto un “formale verbale” di chiusura delle operazioni.
La Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava l’appello dell’Ufficio, confermando che l’accesso, ancorché finalizzato alla sola acquisizione documentale, faceva comunque scattare il termine dilatorio. L’Amministrazione ricorreva per cassazione deducendo, con il primo motivo, la nullità della sentenza per motivazione carente e, con il secondo, la violazione dell’art. 12 citato, sostenendo che il verbale di accesso fosse stato rilasciato e che il termine fosse stato rispettato.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il primo motivo, affermando che il vizio di motivazione apparente, rilevante dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., ricorre solo quando la motivazione sia graficamente mancante o non renda percepibile il fondamento della decisione. Nel caso di specie, l’estrema stringatezza non impedisce di comprendere il percorso logico seguito dal giudice d’appello, che ha ritenuto assorbente il profilo della violazione del termine dilatorio, rendendo così possibile il controllo sulla correttezza della decisione.
La Corte accoglie invece il secondo motivo. Richiamato il disposto dell’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, la Suprema Corte ricorda che la garanzia del contraddittorio procedimentale si applica anche agli accessi brevi o mirati. Il termine dilatorio decorre dal rilascio della copia del verbale di chiusura delle operazioni, atto necessario e sufficiente, a prescindere dalla sua denominazione formale. Rilasciato tale verbale, non è richiesta la notifica di un ulteriore atto di constatazione allorché le indagini si completino presso gli uffici.
Nella fattispecie, il verbale di accesso del 15 dicembre 2011 era stato rilasciato e l’avviso era stato notificato il 2 agosto 2013, con ampio rispetto del termine. La Corte esclude la necessità di un successivo momento di contraddittorio per i tributi armonizzati, poiché la disciplina legale, più garantista, “assorbe” i principi elaborati dalla giurisprudenza unionale, rendendo superflua la cd. prova di resistenza.
La sentenza impugnata è pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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