Cessione di ramo d’azienda e solidarietà contributiva verso l’INAIL (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 33893 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi previdenziali, la solidarietà tra cedente e cessionario prevista dall’art. 15, comma 1, d.P.R. n. 1124/1965 ha come presupposto il trasferimento d’azienda, prima ancora del trasferimento dei lavoratori. La responsabilità solidale della cessionaria nasce dalla legge ed è autonomamente azionabile dall’agente della riscossione. Quest’ultimo può formare la cartella di pagamento di propria iniziativa, individuando in via autonoma i coobbligati in solido, anche in mancanza della previa iscrizione a ruolo dell’ente creditore. La posizione difensiva assunta dall’INAIL nella fase di opposizione non delimita l’oggetto del giudizio, che resta fissato dalla pretesa contributiva fatta valere con la cartella.
Il Fatto
Una società proponeva opposizione davanti al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, avverso una cartella di pagamento con cui l’agente della riscossione le aveva intimato il pagamento di oltre 144.000 euro, in forza dell’art. 15 del d.P.R. n. 1124/1965, per effetto di un atto di cessione intervenuto tra un’altra ditta e la ricorrente. La società deduceva che non era stato concluso alcun trasferimento d’azienda e che nessun lavoratore era transitato alle sue dipendenze, con conseguente inapplicabilità della solidarietà contributiva.
Costituitosi l’INAIL, che in un primo momento rappresentava di non aver iscritto a ruolo alcuna somma verso la ricorrente e chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere, l’opposizione veniva rigettata dal Tribunale. La Corte d’Appello respingeva l’appello. La società ricorreva quindi per cassazione con due motivi, cui resistevano l’INAIL e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente lamentava la violazione delle norme processuali sul divieto di domande nuove nel rito lavoro, sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sul principio di non contestazione, perché il giudice di merito aveva esaminato il merito senza rilevare che l’INAIL aveva chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere.
La Corte giudica il motivo infondato. La domanda introduttiva era costituita dall’opposizione a cartella, che valeva a instaurare un giudizio di accertamento negativo del credito contributivo. Il perimetro del giudizio era fissato dal titolo, cioè dalla stessa cartella. La posizione espressa dall’INAIL costituendosi avrebbe potuto delimitare l’oggetto solo ove si fosse concretizzata in una cessata materia del contendere sulla quale fossero convenute le parti; fino a quella eventuale pronuncia restava valida la pretesa contributiva fatta valere con la cartella dall’ente incaricato della riscossione, poi confermata dall’adesione dell’INAIL.
Il Collegio sottolinea inoltre che non può essere messo in discussione il potere dell’agente della riscossione di procedere autonomamente alla formazione della cartella anche in mancanza della previa iscrizione a ruolo dell’ente creditore, poiché la responsabilità solidale della cessionaria del ramo d’azienda nasce dalla legge ed è autonomamente azionabile dalla riscossione.
Con il secondo motivo la ricorrente contestava l’accertamento relativo al trasferimento di ramo d’azienda e al passaggio di lavoratori, che giustificava l’applicazione dell’art. 15 del d.P.R. n. 1124/1965. Il motivo è inammissibile: non denuncia una violazione di legge, ma contesta l’accertamento in fatto condotto dal giudice di primo grado e convalidato in appello, chiedendo una rivalutazione del materiale istruttorio. La Corte ribadisce che, secondo la norma, il presupposto della solidarietà è costituito dal trasferimento dell’azienda, prima ancora che dal trasferimento dei lavoratori, peraltro anch’esso accertato. Quanto all’omesso esame di un fatto decisivo, il ricorso non indica alcun fatto storico specifico trascurato, ma ripropone elementi già valutati e motivatamente disattesi, senza integrare il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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