Autoresponsabilità della parte e improcedibilità del ricorso per omessa produzione della relata (Cass. civ. Sez. III n. 7523 del 21.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, di avvenuta notificazione della sentenza impugnata integra una manifestazione di autoresponsabilità della parte, che fa decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 cod. proc. civ. e impone l’onere di depositare, nel termine dell’art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e ricezione in caso di notificazione a mezzo PEC. La mancata produzione di tale documentazione determina l’improcedibilità del ricorso. Non può surrogare l’onere l’attestazione del difensore sulla conformità analogica dell’atto notificato, giacché nel processo civile il potere di attestazione concerne la conformità dei documenti agli originali e non il verificarsi di un fatto processuale. Il principio di salvezza del ricorso non notificato tempestivamente non opera quando la notificazione del ricorso sia intervenuta oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza.
Il Fatto
La società locatrice ottenne dal Tribunale di Cagliari un decreto ingiuntivo nei confronti dell’I.N.P.S. per canoni non pagati e oneri condominiali riferiti a un immobile. L’ingiunto propose opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., eccependo l’incompetenza territoriale; il tribunale adito declinò la propria competenza in favore del Tribunale di Oristano e revocò il provvedimento monitorio.
Riassunta la causa, il Tribunale di Oristano ridusse l’importo dovuto per effetto di parziali pagamenti e accolse la domanda riconvenzionale della locatrice. La pronuncia fu confermata dalla Corte d’appello di Cagliari, che rigettò i contrapposti appelli. L’I.N.P.S. ricorse per cassazione con un unico motivo; le società intimate resistettero con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto superfluo illustrare il motivo di ricorso, emergendo dagli atti l’improcedibilità dello stesso. Il ricorrente, nel proprio ricorso, aveva dichiarato che la sentenza impugnata era stata notificata il 15 aprile 2021. Tale dichiarazione, secondo la Corte, attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve e impegna la parte a subirne le conseguenze, facendo sorgere l’onere di depositare, nel termine dell’art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza con la relata di notifica, ovvero le copie cartacee dei messaggi di spedizione e ricezione in caso di notificazione a mezzo PEC.
Nel caso concreto tale onere non risultava adempiuto: era stata depositata copia della sentenza priva della relazione di notificazione, né la documentazione era stata prodotta dalla controricorrente. Il ricorrente aveva allegato un’attestazione del difensore, sottoscritta nel giudizio di appello, con cui si dichiarava la conformità analogica dell’atto notificato in formato digitale.
La Corte ha escluso che tale documento possa surrogare la produzione mancante. Esso, per il suo univoco contenuto, si risolve nella attestazione di un fatto di rilievo processuale, già affermato nel ricorso introduttivo. Nel processo civile, ha precisato la Corte, il potere del difensore di attestazione concerne la conformità dei documenti agli originali, non certo il verificarsi di un fatto.
Non è stato ritenuto invocabile il principio, più volte enunciato, in forza del quale il ricorso è procedibile, pur in difetto della produzione della copia autentica della sentenza e della relata, ove risulti che la sua notificazione si sia perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza. Nel caso di specie, a fronte di una sentenza pubblicata il 24 marzo 2021, la notificazione del ricorso era avvenuta il 9 giugno 2021, oltre il menzionato arco temporale.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile, con integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità, in ragione del rilievo officioso e delle peculiarità della fattispecie. La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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