Appello inammissibile solo se manca la critica alla sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. II n. 8410 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. impongono che l’impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza gravata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice. Il requisito di specificità dei motivi di appello prescinde dal rigore delle forme, poiché l’appello è mezzo a devoluzione piena, non limitato al controllo di vizi determinati ma rivolto al riesame nel merito della causa. È sufficiente che al giudice siano esposte le ragioni per cui si chiede la riforma, con i rilievi posti a base dell’impugnazione, così che restino precisati contenuto e portata delle censure. La tecnica redazionale erronea dell’atto, compresa l’inserzione integrale della comparsa conclusionale e della memoria di replica di primo grado, non giustifica di per sé la dichiarazione di inammissibilità dell’appello, quando nell’atto siano esposte le critiche alla decisione e manifestata la volontà di ottenerne la riforma.

Il Fatto

Una società acquirente conviene in giudizio la venditrice avanti il Tribunale di Fermo chiedendo l’annullamento o la risoluzione per inadempimento di un contratto di compravendita immobiliare: la promittente venditrice non aveva dichiarato l’esistenza di un pignoramento immobiliare incidente sull’immobile. Il Tribunale dichiara la risoluzione del contratto per grave inadempimento e condanna la convenuta alla restituzione del prezzo, al rimborso di tasse e spese, oltre rivalutazione, interessi legali e un punto percentuale a titolo di risarcimento.

La venditrice propone appello. La Corte d’Appello di Ancona lo dichiara inammissibile ex art. 342 cod. proc. civ., rilevando che l’appellante non censurava criticamente i singoli capi della sentenza, ma si limitava a trascrivere comparsa conclusionale e memoria di replica di primo grado. La soccombente ricorre per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, rubricato come violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ., e lo ritiene fondato. Il Collegio ricostruisce l’indirizzo di legittimità: i motivi di appello devono individuare con chiarezza questioni e punti contestati, ma il grado di specificità va commisurato all’ampiezza e alla portata della sentenza impugnata.

L’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto può consistere nella prospettazione delle medesime ragioni già addotte in primo grado; non occorrono profili fattuali o giuridici aggiuntivi, purché sussista critica adeguata e specifica della decisione, tale da consentire al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure. Determinante è la natura dell’appello come mezzo di gravame a carattere devolutivo pieno: la regola di specificità non richiede rigore di forme, ma la sola esposizione delle ragioni della riforma.

Su questa base la Corte ritiene che un error in procedendo possa essere esaminato direttamente, senza rinvio, proprio perché il vizio è prospettato con motivo ammissibile. L’atto di appello, pur contenendo la trascrizione integrale di comparsa conclusionale e memoria di replica, esponeva censure: la mancata considerazione delle istanze istruttorie, l’ultrapetizione per la restituzione del prezzo senza retrocessione dell’immobile, l’omessa motivazione sul rigetto delle istanze e sulle eccezioni di decadenza e prescrizione.

Queste doglianze, comprensive di parte argomentativa e volitiva, erano sufficientemente specifiche e andavano esaminate nel merito. La tecnica redazionale erronea non faceva venir meno le ragioni di critica già esposte. Il primo motivo è quindi accolto, con assorbimento del secondo, prospettato come omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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