Chargeback e acquisto di bene difettoso: nessun obbligo di rimborso del PSP (ABF Collegio di Milano n. 8275 del 14.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’irrevocabilità dell’ordine di pagamento, una volta che questo sia stato ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento, non subisce deroga per il solo fatto che insorga una disputa tra pagatore e beneficiario. Il diritto al rimborso nei confronti del prestatore può derivare soltanto da clausole del contratto quadro, da norme di legge nazionali o da fonti sub legali. La contestazione relativa a vizi del bene acquistato o a inadempimento dell’esercente va proposta nei confronti del beneficiario del pagamento, salvo che si deduca un inadempimento o inesatto adempimento dell’ordine di pagamento, come nei casi di operazioni non autorizzate, errore sul beneficiario o sull’importo. La procedura di chargeback, in assenza di una previsione negoziale o normativa che attribuisca il diritto al rimborso, non costituisce garanzia di buon esito della contestazione.
Il Fatto
Il ricorrente acquista in via telematica un letto matrimoniale, con servizio accessorio di consegna e ritiro degli imballaggi, per un importo complessivo di € 1.368,10, di cui € 199,00 per il servizio. Il pagamento viene ripartito, con intervento di un soggetto finanziatore, in quattro rate addebitate sulla carta di credito emessa dall’intermediario convenuto.
Alla consegna il cliente rileva asseriti difetti strutturali del prodotto e la mancata erogazione del servizio accessorio. Seguono plurime contestazioni e messe in mora all’esercente, oltre a una mediazione rimasta senza esito. Il cliente attiva quindi due procedure di contestazione di spesa presso il Servizio Clienti dell’intermediario, entrambe chiuse sfavorevolmente. Chiede il rimborso delle somme contestate e delle restanti rate, oltre al risarcimento del danno, e che non siano effettuate segnalazioni ai sistemi di informazione creditizia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione nella possibilità che l’utilizzatore ottenga dal prestatore di servizi di pagamento il rimborso della somma oggetto di transazione in ipotesi di inadempimento dell’esercente. Esclude in radice che la vicenda riguardi un’operazione non autorizzata: il pagamento è stato disposto per intero dall’utilizzatore, che ne chiede lo storno per motivi estranei al rapporto con l’emittente. Irrilevante è la distinzione tra merce difettosa e merce non conforme, come pure il profilo della mancata prestazione del servizio accessorio, anch’esso inerente al rapporto commerciale sottostante.
Alla data dell’operazione era vigente il D. Lgs. n. 11/2010, modificato dal D. Lgs. n. 218/2017 di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366, il quale all’art. 17, comma 1 pone il principio generale della irrevocabilità dell’ordine di pagamento ricevuto dal prestatore. Il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 1259/2014, secondo cui l’insorgenza di una disputa tra pagatore e beneficiario non determina di per sé deroga all’irrevocabilità, potendo il diritto al rimborso essere attribuito solo da clausole del contratto quadro, da norme di legge nazionali o da fonti sub legali.
Da tale orientamento deriva che l’obbligo dell’intermediario è soltanto quello di eseguire gli ordini di pagamento appositamente autorizzati. I profili imputabili alla sua responsabilità attengono all’inadempimento o inesatto adempimento di tale obbligo: pagamenti non autorizzati, errori nell’individuazione del beneficiario, indicazione dell’importo da addebitare. Il principio trova conferma con specifico riferimento al chargeback, che in assenza di puntuale previsione negoziale o normativa non può tradursi in garanzia del buon esito della contestazione.
Il Collegio verifica la disciplina contrattuale versata in atti. L’art. 37 del Regolamento dell’emittente prevede che il Servizio Clienti possa adoperarsi, ove richiesto, con ogni ragionevole sforzo per facilitare una bonaria composizione della vertenza; precisa però che le controversie relative a merci o servizi acquistati con la carta vanno risolte direttamente tra titolare ed esercizio, restando la funzione dell’emittente limitata all’esecuzione delle operazioni di pagamento.
Nel caso concreto non risultano allegati né provati pagamenti non autorizzati, errori sul beneficiario, inesatte indicazioni dell’importo o altri profili di inesatto adempimento imputabili all’intermediario. Il pagamento risulta disposto per intero dal cliente e contestato per ragioni attinenti alla conformità del bene, alla prestazione del servizio accessorio e al rapporto con l’esercente. La richiesta restitutoria è pertanto respinta.
Nota della Redazione
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