Legittimazione del singolo coerede allo svincolo delle giacenze ereditate (ABF Collegio di Napoli n. 3235 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ciascun coerede è legittimato a ottenere lo svincolo delle giacenze del conto corrente e del deposito titoli già intestati al de cuius, pro quota o per l’intero, senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi. L’istituto è fatto salvo solo in presenza di un’esplicita opposizione di altro coerede, che deve essere allegata e provata dall’intermediario. Le mere incertezze interpretative delle disposizioni testamentarie non costituiscono ragione idonea a giustificare il rifiuto della banca di procedere alla liquidazione. Una dichiarazione del beneficiario testamentario che attesti l’avvenuto soddisfacimento dei propri diritti su altre poste ereditarie rimuove il rischio di contestazioni e rende doveroso lo svincolo.

Il Fatto

Il ricorrente, erede della titolare di un conto corrente e di un deposito titoli presso la banca resistente, lamenta che l’intermediario non abbia liquidato la giacenza a favore suo e dell’altro coerede aderente al ricorso, a oltre sei anni dal decesso e in assenza di contestazioni di terzi. Chiede quindi lo svincolo delle somme.

La banca si oppone. Evidenzia che la de cuius ha disposto per testamento, assegnando una quota a una nipote ex filio, e sostiene che l’interpretazione delle disposizioni testamentarie sollevi incertezze sull’effettiva spettanza delle somme, con rischio di future contestazioni da parte degli altri eredi, alcuni dei quali non hanno aderito al ricorso. Eccepisce pertanto l’inammissibilità del ricorso per estraneità della questione interpretativa alla competenza dell’Arbitro e, nel merito, chiede il rigetto. In replica il ricorrente deposita una dichiarazione della nipote ex filio, che attesta di aver percepito le giacenze di un altro conto presso un intermediario terzo e di non avere pretese sulle somme oggetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ritiene anzitutto ammissibile il documento depositato in sede di replica. La dichiarazione della nipote ex filio dimostra che i suoi diritti successori sono stati soddisfatti mediante le giacenze di un distinto conto acceso presso un intermediario terzo; la stessa riconosce di non avere pretese sulla giacenza oggetto del ricorso, destinata ai figli della de cuius. Il documento è quindi idoneo a sgombrare il campo dalle incertezze interpretative delle disposizioni testamentarie.

Una volta tacitata la beneficiata, i soggetti che possono accampare pretese sono unicamente i figli della de cuius, nella loro veste di eredi legittimi, come identificati nella dichiarazione di successione. Viene così meno il rischio di contestazioni su cui la banca aveva fondato il proprio rifiuto.

Il Collegio richiama quindi il consolidato orientamento affermato dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 24657 del 28 novembre 2007 e fatto proprio dall’Arbitro con la decisione del Collegio di coordinamento n. 27252/18: ciascun coerede è legittimato a ottenere lo svincolo delle giacenze del conto già intestato al de cuius, sia pro quota sia per l’intero, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i coeredi.

La regola trova un limite nell’esplicita opposizione di un altro coerede. Nel caso di specie, tuttavia, l’esistenza di tale opposizione non è stata né invocata né dimostrata dalla banca resistente. L’eccezione di inammissibilità resta quindi superata dalla natura della domanda, che attiene allo svincolo delle giacenze e non all’interpretazione del testamento.

Ne consegue che l’intermediario è tenuto a procedere, in favore dei ricorrenti, allo svincolo delle somme esistenti sia sul conto corrente sia nel deposito titoli già intestati alla defunta. Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente € 20,00 quale rimborso di quanto versato alla presentazione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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