Pignoramento presso terzi: l’Arbitro bancario è incompetente sulle somme pignorabili (ABF Collegio di Milano n. 8274 del 14.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie che investono il vincolo apposto dall’intermediario sul conto corrente in qualità di terzo pignorato esulano dalla competenza dell’Arbitro bancario e finanziario. Rientrano infatti tra le controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria i procedimenti di esecuzione forzata, e la relativa cognizione spetta al giudice dell’esecuzione. È inammissibile il ricorso che, pur formalmente diretto contro la condotta dell’intermediario, domandi l’accertamento della illegittimità del blocco per essere state vincolate somme inferiori alla soglia di impignorabilità dell’art. 545 c.p.c.: l’accoglimento presupporrebbe la valutazione della corretta individuazione delle somme pignorabili e della legittimità del vincolo, profili interni alla procedura esecutiva. La qualificazione formale della domanda non muta la sostanza della controversia.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un conto corrente, contesta le modalità con cui l’intermediario ha dato esecuzione a un pignoramento presso terzi notificato il 21 gennaio 2026, con vincolo su € 421,28. Sostiene che alla stessa data il saldo disponibile, pari a circa € 550,00 e alimentato dall’accredito dello stipendio, fosse inferiore alla soglia di impignorabilità dell’art. 545 c.p.c., anche perché un pagamento di € 770,00 aveva ridotto la giacenza. Chiede l’accertamento della illegittimità della condotta, lo svincolo e la restituzione della somma.

L’intermediario eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per incompetenza ratione materiae dell’Arbitro, trattandosi di questione riservata all’autorità giudiziaria, e nel merito deduce di avere agito in adempimento di un obbligo legale quale terzo pignorato, non potendo disporre lo svincolo senza provvedimento del giudice o comunicazione del creditore procedente. La ricorrente replica di non proporre opposizione agli atti esecutivi, ma di censurare solo la condotta dell’intermediario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare e la ritiene fondata. Le vigenti Disposizioni ABF (Sez. I, Par. 4) escludono i ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria, tra le quali rientrano espressamente i procedimenti di esecuzione forzata e di ingiunzione. Nel caso di specie il vincolo è stato apposto in esecuzione di un pignoramento presso terzi notificato all’intermediario nella qualità di terzo pignorato.

Sul punto il Collegio richiama il Collegio di Coordinamento, decisione n. 8088/2021, che ha sottratto alla competenza arbitrale anche le controversie attinenti ai profili del procedimento speciale di pignoramento esattoriale, pure nella fase stragiudiziale, e ai riflessi sulla legittimità del rifiuto dell’intermediario di rendere disponibili somme oggetto di pignoramento ai sensi dell’art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973. Il medesimo principio è ribadito dalla decisione del Collegio di Milano n. 13607/2023, relativa al blocco dell’operatività del conto in esecuzione di pignoramento presso terzi.

L’orientamento consolidato dei Collegi territoriali esclude quindi che l’Arbitro possa sindacare le modalità di esecuzione del pignoramento presso terzi da parte dell’intermediario che rivesta la qualifica di terzo pignorato, dovendosi devolvere la questione al giudice dell’esecuzione (richiamate Collegio di Torino n. 10169/2023, Collegio di Bari n. 4387/2024 e Collegio di Milano n. 8818/2024).

Non vale in senso contrario l’argomento della ricorrente, che dichiara di non contestare il pignoramento in sé ma solo la condotta dell’intermediario. Dalla prospettazione della domanda emerge infatti che si chiede l’accertamento della illegittimità del blocco per essere state vincolate somme inferiori alla soglia dell’art. 545 c.p.c., con svincolo e restituzione. L’accoglimento presupporrebbe una valutazione sulla corretta individuazione delle somme pignorabili, sull’applicazione dei limiti di legge e sulla legittimità del vincolo: profili che non attengono alla ordinaria esecuzione del rapporto bancario, ma si collocano all’interno della procedura esecutiva e vanno fatti valere dinanzi al giudice competente. L’eccezione è pertanto accolta, il ricorso è dichiarato inammissibile e ogni esame del merito resta assorbito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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