Chargeback non esperibile per i bonifici: ordini irrevocabili e tutela solo contrattuale (ABF Collegio di Milano n. 3999 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il chargeback non trova la propria fonte nella legge, ma nelle disposizioni contrattuali che regolano i rapporti tra i prestatori di servizi di pagamento, i venditori e il circuito della carta. Esso concerne esclusivamente i pagamenti effettuati mediante carte di credito o di debito e non può essere attivato per ottenere il rimborso di bonifici. Ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 11/2010, gli ordini di pagamento, una volta ricevuti ed eseguiti dall’intermediario, sono irrevocabili. Ne consegue il rigetto della domanda del cliente che, a fronte della mancata prestazione del beneficiario, invochi il chargeback su operazioni eseguite mediante bonifico.

Il Fatto

Il ricorrente aveva sottoscritto nel luglio 2025, per via telematica, un accordo di consulenza con una società con sede a Dubai, maturato, a suo dire, in un contesto di pressioni e promesse di risultati irrealistici. Tra il 10 luglio e il 9 agosto 2025 aveva corrisposto alla società € 23.359,64, in parte tramite piattaforma online e in parte mediante bonifici internazionali. I pagamenti effettuati tramite piattaforma gli erano stati rimborsati; per gli altri chiedeva il disconoscimento e lo storno.

L’intermediario resistente precisava che il ricorso riguardava il recall di € 18.027,17, spesi con due bonifici del 22 luglio e 8 agosto 2025, eseguiti da un conto intestato a una società di cui il ricorrente è rappresentante legale. Sosteneva che le operazioni fossero state correttamente autenticate e che il recall, inizialmente rigettato, fosse poi stato accolto, con avvio delle interlocuzioni con gli istituti coinvolti. Il cliente, in replica, chiariva di non aver mai voluto un recall, ma il chargeback per servizi non resi.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha anzitutto qualificato il ricorrente come non consumatore. I bonifici contestati provenivano, infatti, da un conto intestato a una società di cui egli è legale rappresentante; tale risultanza documentale, non contestata dal cliente, induce a riferire le operazioni a un soggetto diverso dalla persona fisica.

Nel merito, il Collegio ha preso atto che il ricorrente non intendeva contestare il profilo autorizzatorio delle operazioni, né avanzare pretese risarcitorie per violazione degli obblighi di correttezza e diligenza nell’esecuzione dei pagamenti. Il suo interesse era ottenere il chargeback, in ragione della mancata fornitura delle prestazioni pattuite con la società beneficiaria.

Il Collegio ha richiamato la nozione di chargeback: attraverso tale meccanismo i titolari di carte possono ottenere dal prestatore di servizi di pagamento il rimborso di un pagamento anche correttamente eseguito, quando il problema riguardi prodotti non consegnati, scadenti, contraffatti o difettosi. Si tratta, tuttavia, di una tutela che non trova fonte nella legge, bensì in specifici accordi contrattuali tra prestatori, venditori e circuito (richiamate le decisioni del Collegio di coordinamento nn. 1259 e 1260/2013).

Da qui la precisazione decisiva: il chargeback riguarda i pagamenti effettuati mediante carte, di credito o di debito, e in nessun caso può essere attivato per ottenere il rimborso di bonifici. Il Collegio ha ricordato che, ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 11/2010, gli ordini di pagamento, una volta ricevuti ed eseguiti dall’intermediario, sono irrevocabili. Le operazioni oggetto di contestazione erano dunque estranee all’ambito di applicazione dello strumento invocato.

Il ricorso è stato pertanto rigettato. La decisione conferma che la tutela invocata dal cliente non può essere estesa oltre il perimetro contrattuale del circuito di riferimento, né sostituire i rimedi propri del rapporto con il beneficiario del pagamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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