Responsabilità banca per assegno circolare falso e concorso di colpa del venditore (ABF Collegio di Milano n. 8130 del 09.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La banca negoziatrice di un assegno circolare è tenuta, ai sensi dell’art. 1176, comma 2, cod. civ., a una verifica a vista del titolo commisurata alla diligenza qualificata del bonus argentarius; essa risponde del danno quando non rileva anomalie evidenti ictu oculi. L’assistenza prestata al portatore integra un’obbligazione di protezione senza prestazione principale, nascente dal contatto sociale qualificato, e può essere prestata senza responsabilità solo se la banca dichiari espressamente e inequivocamente di non assumere alcuna garanzia sul buon fine. Il concorso del fatto colposo del creditore, ex art. 1227 cod. civ., è configurabile quando il venditore consegni il bene senza adeguate cautele sull’identità dell’acquirente e sull’esito della negoziazione del titolo.
Il Fatto
Il ricorrente aveva pubblicato nel 2024 un’annuncio online per la vendita di un orologio di una nota marca. Veniva contattato da un soggetto interessato all’acquisto, con il quale concordava un incontro presso la filiale dell’intermediario ove intratteneva da tempo un conto corrente.
Secondo la prospettazione del cliente, prima della consegna del bene il personale della filiale avrebbe verificato, anche mediante contatto telefonico con la banca emittente, la validità e copertura dell’assegno circolare offerto in pagamento. Il ricorrente versava quindi il titolo e consegnava l’orologio. Due giorni dopo apprendeva che l’assegno era falso e non pagabile, e sporgeva denuncia-querela contro ignoti. Chiedeva il risarcimento del danno pari al valore facciale del titolo, € 32.000,00, oltre interessi. L’intermediario contestava di aver mai garantito il buon fine dell’operazione e deduceva la negligenza del cliente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina due profili: le rassicurazioni asseritamente ricevute allo sportello e il mancato riscontro di vizi formali del titolo. Sul primo, richiama l’orientamento del Collegio di Coordinamento secondo cui la dichiarazione di benemissione si risolve in un obbligo di protezione senza prestazione principale, derivante dal contatto sociale qualificato. La banca può negare l’assistenza o prestarla senza responsabilità, purché dichiari in modo espresso e inequivoco di non assumere alcuna garanzia sul buon fine.
Nel caso concreto, tuttavia, risulta documentalmente che il cliente abbia versato l’assegno allo sportello automatico; non vi è prova dell’interlocuzione con gli addetti né dei contatti con la banca emittente, circostanze peraltro specificamente contestate. Il profilo delle rassicurazioni resta quindi sfornito di riscontro probatorio.
Sul secondo profilo, il Collegio rileva che il titolo presentava difformità rispetto al modello della Circolare ABI n. 5 del 22 marzo 2016: diciture “decine di migliaia di euro” e “migliaia di euro” in luogo di quelle proprie del taglio, oltre a linee in calce allo spazio del beneficiario. Richiamata la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12806/2016, Cass. n. 6513/2014), il Collegio conferma che la diligenza va valutata ex art. 1176, comma 2, cod. civ. e che la responsabilità è fondata sulla rilevabilità ictu oculi delle anomalie. L’intermediario è dunque responsabile per non aver effettuato le verifiche necessarie.
Il Collegio ravvisa però anche una rilevante incidenza causale della condotta del ricorrente. Dalla denuncia emerge che egli consegnò il bene a fronte di una mera conferma telefonica priva di riscontro, e che non svolse adeguate indagini sull’identità dell’acquirente, presentatosi con nomi diversi online e di persona, con profilo privo di recensioni. Anche ipotizzando che lo sportello automatico avesse rifiutato il versamento, il cliente non avrebbe potuto recuperare il bene già consegnato.
Il Collegio ritiene pertanto sussistente un concorso di colpa ex art. 1227 cod. civ., imputando all’intermediario un terzo dell’importo del titolo, con interessi legali dal reclamo. Accoglie parzialmente il ricorso e condanna l’intermediario al pagamento di € 10.667,00.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1176 c.c. – Diligenza nell'adempimento
- Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore