Nessuna responsabilità precontrattuale della banca per diniego di apertura del conto corrente (ABF Collegio di Milano n. 4000 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di apertura di un conto corrente non integra di per sé responsabilità precontrattuale dell’intermediario. Per configurare un affidamento meritevole di tutela occorre che l’apertura del rapporto sia stata oggettivamente promessa o che la richiesta sia stata formalizzata. La circostanza che l’istituto abbia avviato una procedura “in deroga” e poi l’abbia negata non determina un obbligo risarcitorio, quando l’esito favorevole non sia stato garantito e le parti siano ancora in una fase esplorativa. La motivazione del diniego fondata sulla mancata conoscenza della lingua italiana non è sindacabile come illegittima, se il contratto e le comunicazioni sarebbero stati redatti in italiano. Il richiedente che invochi un indennizzo equitativo deve provare il pregiudizio concretamente subito: il danno in re ipsa non è configurabile.

Il Fatto

Il ricorrente, che non conosce la lingua italiana e agisce tramite la figlia procuratrice, chiede all’intermediario l’apertura di un conto corrente. Dopo un incontro in filiale e l’acquisizione dei documenti di identificazione, l’istituto comunica che la sede centrale ha autorizzato l’avvio della procedura “in deroga”. Seguono richieste di chiarimento della figlia su aspetti tecnici e operativi del rapporto. Poco dopo arriva il diniego definitivo, motivato con la mancata conoscenza della lingua italiana.

Il ricorrente contesta la “sequenza contraddittoria” delle valutazioni e la “motivazione tardiva” del diniego, ritenendole contrarie ai principi di correttezza e buona fede che presidiano la fase precontrattuale, e domanda un indennizzo equitativo di 1.000 euro. L’intermediario eccepisce l’inammissibilità del ricorso per incompetenza dell’ABF e, nel merito, l’insussistenza di alcun obbligo di contrarre e di alcun affidamento tutelabile.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità. Il ricorrente, con le repliche, ha chiarito di non chiedere una pronuncia costitutiva di apertura del conto, ma l’accertamento della condotta illegittima dell’intermediario e il conseguente indennizzo. La domanda rientra dunque nei poteri dell’Arbitro.

Nel merito, il punto centrale è che dalla documentazione non risulta alcun modulo sottoscritto dal ricorrente con richiesta di apertura del conto. Ciò che emerge agli atti è soltanto la corrispondenza intercorsa in vista di una possibile apertura. La questione va quindi inquadrata sul terreno della responsabilità precontrattuale e dell’affidamento eventualmente ingenerato nell’altra parte.

Il Collegio ritiene che tale affidamento non sussista. L’apertura del conto non è mai stata “promessa”: la comunicazione del 2 ottobre 2025 precisava che la richiesta era stata autorizzata “in deroga”, e la stessa risposta della figlia del ricorrente parlava di “criticità” da chiarire “prima di procedere”, subordinando di fatto la presentazione della richiesta all’esito dei quesiti. La richiesta di apertura, del resto, non è mai stata formalizzata.

Quanto alla motivazione del diniego, il tema non è la sua congruità. È pacifico che il contratto sarebbe stato stipulato in lingua italiana e retto dalla legge italiana, con tutte le comunicazioni in italiano. Il Collegio esclude inoltre che la tempistica delle interlocuzioni sia stata ingiustificata o contraria agli obblighi di buona fede e correttezza posti dall’art. 1337 c.c. e dall’art. 1176, secondo comma, c.c.

Infine, la domanda di indennizzo equitativo di 1.000 euro è infondata. Non essendo configurabile il danno in re ipsa, spetta alla parte che chiede il risarcimento provare il pregiudizio concretamente subito, anche ai fini della liquidazione equitativa. Il Collegio osserva altresì che la risposta negativa dell’intermediario non impedisce al ricorrente di rivolgersi ad altri istituti. Il ricorso è quindi rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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