Furto con destrezza della carta e PIN carpito durante l’uso legittimo (ABF Collegio di Bologna n. 1064 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di furto con destrezza dello strumento di pagamento, l’intermediario che agisce per il riconoscimento della colpa grave dell’utente deve offrire indizi chiari, precisi e concordanti. La prova della corretta autenticazione forte delle operazioni, con lettura del microchip e inserimento del PIN corretto al primo tentativo, non è di per sé sufficiente a dimostrare la negligenza dell’utente. Non integra colpa grave la circostanza che il PIN sia stato carpito durante il legittimo utilizzo della carta, né rileva in senso contrario la tempestività del blocco, che anzi conferma la diligenza del titolare. In presenza di furto con destrezza, di cliente fragile e di codice carpito in sede di uso regolare dello strumento, il prestatore di servizi di pagamento sopporta la perdita, salvo dolo o colpa grave dell’utilizzatore.
Il Fatto
Il ricorrente, mentre si trovava presso una stazione di servizio in Francia, inseriva la carta di pagamento nella colonnina per il rifornimento e digitava il PIN. Un uomo gli si avvicinava coprendogli la mano con una banconota e chiedendogli informazioni, riuscendo a distrarlo. Subito dopo un terzo soggetto gli indicava di rivolgersi al centro commerciale adiacente per recuperare la carta, che riteneva bloccata nel dispositivo. La carta era invece stata sottratta e il codice verosimilmente carpito durante la digitazione. Il ricorrente bloccava telefonicamente lo strumento e chiedeva all’Arbitro il rimborso di euro 600,00, importo di due prelievi ATM di euro 300,00 ciascuno, eseguiti alle 16:39 e alle 16:40 del 12.04.2025.
L’intermediario resisteva sostenendo la colpa grave del cliente: il PIN digitato al primo tentativo e la distanza di pochi minuti tra furto e prelievi facevano presumere che il codice fosse custodito con la carta o memorizzato dal malfattore. Chiedeva quindi il rigetto e, in subordine, l’accertamento del concorso di colpa con riduzione del rimborso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce la disciplina del d.lgs. n. 11/2010. In base all’art. 10, quando l’utilizzatore nega di aver autorizzato l’operazione, grava sull’intermediario l’onere di provare l’autenticazione, la corretta registrazione e contabilizzazione e l’assenza di malfunzionamenti; la prova tecnica non basta però a dimostrare l’autorizzazione né la frode o la colpa grave dell’utente. In caso di inadempimento probatorio, l’art. 11 impone il riaccredito.
Il Collegio richiama l’orientamento dei Collegi territoriali e del Collegio di Coordinamento (decisione n. 897/2014 e decisione n. 22745/2019): la colpa grave può essere provata con indizi chiari, precisi e concordanti, ma la sola regolarità formale delle operazioni non è sufficiente. Verifica poi l’adozione della autenticazione forte, definita dall’art. 1 del d.lgs. n. 11/2010 come basata su due o più elementi indipendenti tra conoscenza, possesso e inerenza. Nel caso concreto i log e la legenda documentano, per entrambi i prelievi, la lettura del microchip (possesso) e l’inserimento del PIN corretto (conoscenza), senza anomalie: l’intermediario ha assolto all’onere sull’autenticazione.
Resta quindi da stabilire la colpa grave nella custodia della carta e del codice. Il Collegio qualifica la vicenda come furto con destrezza, richiamando la decisione n. 6404/23 del Collegio di Bologna: in tali ipotesi, quando la carta non è lasciata incustodita ma sottratta con un escamotage che riduce la sorveglianza, non si configura colpa grave. Osserva inoltre che il carpimento del PIN durante il legittimo utilizzo della carta non può essere valutato come indice di negligenza, perché ciò costituirebbe un giudizio oltremodo severo rispetto agli standard di diligenza ragionevolmente esigibili. Richiama sul punto la decisione n. 1735/2024 del medesimo Collegio, secondo cui la corretta digitazione del PIN alla prima operazione non implica che il codice fosse conservato con la carta, e la decisione n. 12027/2024 sull’attenuazione della colpa in ragione dell’età del cliente, che nel caso di specie aveva 76 anni.
Il Collegio esclude dunque la colpa grave e accoglie il ricorso, dichiarando l’intermediario tenuto alla restituzione di euro 600,00. Dispone inoltre il pagamento del contributo di euro 200,00 alle spese della procedura e del rimborso di euro 20,00 in favore della parte ricorrente.
Nota della Redazione
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