Chargeback e irrevocabilità dell’ordine di pagamento: nessun rimborso senza accordo in deroga (ABF Collegio di Torino n. 665 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di servizi di pagamento, l’ordine di pagamento è revocabile solo nei casi previsti dalla legge e l’intermediario è responsabile esclusivamente dell’esecuzione dell’ordine, non dell’inadempimento del beneficiario. La procedura di chargeback non è disciplinata dalla normativa nazionale ma dalle regole contrattuali dei circuiti di pagamento e non costituisce un diritto assoluto del cliente. Il rimborso degli importi addebitati può essere riconosciuto al pagatore, in deroga al principio di irrevocabilità, solo in presenza di una clausola del contratto quadro o di una fonte normativa che lo preveda, in caso di disputa con il beneficiario. In difetto di tali presupposti, il ricorrente non ha diritto al rimborso delle operazioni contestate.
Il Fatto
Il ricorrente ha effettuato quattro transazioni in data 11.01.2025 su un sito, per un importo complessivo di € 4.999,00, sostenendo di aver acquistato servizi di consulenza commerciale per l’avviamento di un e-commerce, servizi poi non erogati. Le operazioni risultano classificate con il codice merceologico MCC 7995 – Casino. L’intermediario ha rifiutato il rimborso richiesto tramite chargeback, rappresentando che tali transazioni, in base alle regole del circuito Mastercard, non sono contestabili per motivi ordinari, salvo specifiche eccezioni documentali non fornite.
Il ricorrente ha replicato invocando gli obblighi dell’intermediario in tema di operazioni non autorizzate e sostenendo che il codice MCC assegnato al merchant fosse erroneo e non potesse giustificare un rigetto automatico. Ha chiesto il rimborso dell’importo, oltre interessi, e l’esibizione di documentazione sul rapporto contrattuale e sulle verifiche svolte. L’intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio individua la questione centrale nell’esistenza di un diritto del pagatore al rimborso delle operazioni contestate in forza della procedura di chargeback. Richiamando l’art. 17 del D.lgs. n. 11/2010, che sancisce la generale irrevocabilità dell’ordine di pagamento, osserva che, nell’acquisto di beni e servizi, il soggetto responsabile dell’inadempimento è il beneficiario e non la banca emittente, la quale risponde soltanto dell’eventuale inadempimento nell’esecuzione del servizio di pagamento.
Richiamando sul punto la decisione del Collegio di Coordinamento n. 1259/14 e la decisione del Collegio di Torino n. 9417/2023, il Collegio ribadisce che il diritto al rimborso non deriva dall’insorgere di una disputa tra pagatore e beneficiario, ma può essere attribuito al pagatore nei confronti del prestatore di servizi di pagamento, in deroga al principio di irrevocabilità, solo in forza di clausole del contratto quadro, di norme di legge nazionali o di fonti sublegali.
Nel caso di specie il Collegio rileva che il regolamento di chargeback non è stato allegato e che il contratto prodotto in atti non prevede alcunché in merito alla procedura. Non essendo stata data prova di un accordo in deroga al principio di irrevocabilità, ritiene che il ricorrente non abbia diritto al rimborso.
Il Collegio aggiunge che le disposizioni pattizie del circuito richiamate dall’intermediario (“Mastercard Rules” e “Chargeback Guide Merchant Edition”) escludono comunque l’attivazione della procedura per i pagamenti relativi a gioco e scommesse, come nel caso in esame. Quanto alla dedotta erroneità del codice MCC, il Collegio non ne trae conseguenze sul diritto al rimborso, restando fermo il difetto dei presupposti contrattuali o normativi in deroga. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
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