Segnalazione CRIF e preavviso: onere dell’intermediario e criteri senza barcode (ABF Collegio di Napoli n. 4419 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di segnalazioni ai sistemi di informazione creditizia, grava sull’intermediario segnalante l’onere di provare che il preavviso è giunto all’indirizzo dell’interessato, trattandosi di atto recettizio. Il preavviso deve essere inviato almeno quindici giorni prima della segnalazione, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del Codice di condotta SIC, e la relativa prova, in assenza di barcode identificativo della spedizione, può essere raggiunta quando ricorrano congiuntamente almeno due indizi tra la coincidenza della data indicata dal vettore con quella del preavviso, la corrispondenza del numero del contratto di finanziamento e la compatibilità della data di recapito con quella di emissione. La mera allegazione di una visura non dimostra il difetto del preavviso. La cancellazione della segnalazione presuppone l’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo informativo.
Il Fatto
La ricorrente riferisce di aver scoperto, da una visura CRIF, di essere stata segnalata in Centrale Rischi in relazione a un rapporto di fido bancario, senza aver ricevuto alcuna comunicazione preventiva. Dopo l’interlocuzione prodromica con l’intermediario, si rivolge all’Arbitro chiedendo la cancellazione della segnalazione, invocando l’art. 4, comma 7, del Codice di deontologia, che impone l’avviso all’interessato almeno quindici giorni prima.
L’intermediario eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di corrispondenza tra reclamo e ricorso, e nel merito l’infondatezza, avendo correttamente notificato il primo preavviso di segnalazione. Evidenzia inoltre che le segnalazioni relative al rapporto di fido sono state rettificate, mentre restano quelle relative a un prestito personale.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità. Nell’interpretare il concetto di medesima questione, i Collegi ABF valorizzano la congruità sostanziale tra reclamo e ricorso, che nel caso di specie ricorre. La richiesta di cancellazione dal SIC nel reclamo e dal CR nel ricorso costituisce un mero errore materiale. Il Collegio ritiene inoltre di poter soprassedere sull’aspetto procedimentale, trattandosi di questione liquida nel merito.
Nel merito, il Collegio ricorda la funzione del preavviso: rendere edotto l’interessato delle conseguenze dell’inadempimento, consentendogli di sanare la posizione prima dell’iscrizione nelle banche dati. L’obbligo sussiste per le segnalazioni riguardanti persone fisiche e deve essere assolto almeno quindici giorni prima.
Quanto all’onere probatorio, il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui spetta all’intermediario dimostrare la ricezione del preavviso. Sono menzionate le decisioni del Collegio di coordinamento n. 3089/2012, n. 3499/2012, n. 3500/2012 e n. 3503/2012, confermate dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 14685 del 13.06.2017) e dal Provvedimento del Garante della privacy del 26 ottobre 2017.
Dalla visura prodotta dall’intermediario risultano, per il prestito personale, segnalazioni in CRIF dal 31.07.2023, precedute da due preavvisi del 18.08.2020 e del 18.06.2021, entrambi notificati nel rispetto del termine di quindici giorni. Le missive, pur prive di barcode, risultano inviate con tracciatura geolocalizzata e postalizzazione con certificazione di consegna. In assenza di barcode, la prova della ricezione si raggiunge con almeno due degli indizi indicati dall’orientamento condiviso: coincidenza delle date, corrispondenza del numero del contratto e compatibilità della data di recapito. Nel caso concreto tutte le condizioni risultano rispettate.
Il Collegio osserva infine che il termine dell’art. 5, comma 6, del Codice di condotta SIC sarebbe rispettato anche considerando la visura allegata dalla ricorrente, ove la prima segnalazione è riportata all’agosto 2021, essendo il primo preavviso notificato nel 2020. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
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