Estinzione anticipata cessione del quinto e criterio del costo ammortizzato (ABF Collegio di Torino n. 666 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto dello stipendio, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, ai sensi dell’art. 125-sexies TUB. Ove il contratto indichi in modo non chiaro e univoco i criteri di riduzione, richiamando contemporaneamente la curva degli interessi e il costo ammortizzato, si applica il criterio residuale del costo ammortizzato previsto dalla legge. L’obbligazione restitutoria grava sull’intermediario che ha percepito il pagamento del debito residuo da conteggio estintivo, anche per le commissioni di intermediazione. È inammissibile la pretesa di rimborso di rate asseritamente trattenute in eccesso priva di evidenze documentali.
Il Fatto
La parte ricorrente ha stipulato in data 24.02.2023 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente in data 31.08.2023 dopo il pagamento di cinque rate sulle quarantotto pattuite. Dopo aver esperito il reclamo, ha adito l’ABF chiedendo il rimborso degli oneri non maturati per complessivi € 669,24, di cui € 286,67 per spese di istruttoria ed € 382,57 per commissione di intermediazione creditizia, oltre alla restituzione delle quote eventualmente versate in eccedenza, alla refusione delle spese legali e al riconoscimento degli interessi legali.
L’intermediario ha eccepito la carenza di legittimazione passiva per le commissioni di intermediazione, ha invocato l’art. 6-bis del D.P.R. 180/1950 e la sentenza CGUE del 9 febbraio 2023, e ha sostenuto che il pagamento del conteggio estintivo avrebbe comportato rinuncia a ogni ulteriore pretesa. Ha quindi chiesto dichiararsi l’inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha preliminarmente respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva. Secondo il consolidato orientamento dell’ABF, l’obbligazione restitutoria sorge e permane in capo all’intermediario bancario o finanziario che percepisce il pagamento del debito residuo risultante dal conteggio estintivo: resta obbligato alla restituzione degli oneri non maturati il soggetto che ha ricevuto il pagamento indebito, anche con riguardo alle commissioni di intermediazione.
Nel merito, la documentazione ha confermato l’estinzione dopo cinque rate sulle quarantotto, con uno storno degli interessi non maturati pari a € 1.491,11 al TAN contrattuale del 9,82%. La disciplina applicabile è quella dell’art. 125-sexies TUB, nel testo introdotto dal D.lgs. 141/2010 e modificato dall’art. 11-octies del D.L. 73/2021, come da ultimo inciso dall’art. 27 del D.L. 104/2023, entrato in vigore il 10 ottobre 2023.
Il Collegio ha rilevato che il contratto, in caso di estinzione anticipata, riconosceva il diritto alla riduzione proporzionale dei costi, ma individuava il criterio di rimborso facendo riferimento da un lato alla curva degli interessi e dall’altro al costo ammortizzato. Tale indicazione è stata reputata non chiara e non univoca. Di conseguenza, in ossequio all’orientamento condiviso dai Collegi ABF, è stato applicato il criterio residuale del costo ammortizzato previsto dalla legge.
Su questa base il calcolo ha condotto a un importo di € 620,74, inferiore alla somma richiesta dalla parte ricorrente, che aveva invocato il criterio pro rata temporis per tutte le voci di costo. Quanto alla pretesa restituzione di rate asseritamente trattenute in eccesso, il Collegio ha escluso l’accoglimento per difetto di evidenze. Ha inoltre negato la refusione delle spese legali, sia per l’assenza di prova dell’effettivo esborso, sia perché frutto di scelta autonoma della parte.
Il ricorso è stato quindi accolto parzialmente, con condanna dell’intermediario al pagamento di € 621,00 oltre interessi legali dal reclamo al saldo, al contributo di € 200,00 in favore della Banca d’Italia e al rimborso di € 20,00 alla parte ricorrente.
Nota della Redazione
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