Chiamata in correità della dichiarante in procedimento connesso e valutazione della prova indiziaria (Cass. pen. n. 16666 del 2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione delle dichiarazioni del chiamante in correità, rese da persona imputata in procedimento connesso, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e richiede la verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni. A tale valutazione si accompagna l’onere di riscontro individualizzante, che può dirsi soddisfatto anche da elementi esterni quali l’esito delle intercettazioni e la prova dell’intervento del chiamato sulle posizioni dei soggetti indicati. L’ignoranza del chiamante circa le concrete modalità operative adottate dall’agente non inficia il valore probatorio delle dichiarazioni, dovendosi ritenere la scelta delle tecniche esecutive rimessa alla specifica esperienza dell’autore. La regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio non impone di accogliere spiegazioni alternative che risultino prive di riscontro e si pongano al di fuori dell’ordine naturale delle cose.

Il Fatto

L’imputata, impiegata presso gli uffici della Polizia Locale, era abilitata all’accesso alla piattaforma per l’inserimento delle anagrafiche dei trasgressori del codice della strada. Il Tribunale aveva affermato la sua responsabilità per i delitti di cui agli artt. 615-ter, 476 e 491-bis cod. pen., per aver operato su alcune posizioni, occultando infrazioni a carico di soggetti vicini a una coimputata in procedimento connesso, con la conseguenza che non veniva applicata la decurtazione dei punti della patente.

La Corte d’appello aveva riformato parzialmente la sentenza, concedendo il beneficio della non menzione della condanna, e aveva confermato l’affermazione di responsabilità. Avverso tale decisione l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in materia di valutazione della chiamata in correità, mancata rinnovazione istruttoria e vizi della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il primo motivo generico. I giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’appello aveva adeguatamente risposto alle censure difensive, valorizzando le dichiarazioni della chiamante in correità, il cui contenuto era stato riscontrato dalle indagini e dall’esito delle attività di intercettazione. Né poteva ritenersi viziata la motivazione per il fatto che la dichiarante non avesse riferito le modalità operative dell’imputata, trattandosi di profilo rimesso alla specifica esperienza dell’autrice del reato.

La Corte ha inoltre ritenuto che le contestazioni relative alle singole posizioni fossero generiche e versate in fatto, poiché la ricorrente pretendeva di dimostrare, in una prospettiva parcellizzata, la rispondenza di ogni condotta a prassi legittime o a errori, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

In ordine al secondo motivo, relativo alla mancata rinnovazione istruttoria, la Corte ha dichiarato il motivo assorbito, richiamando il principio secondo cui la richiesta di nuove prove in appello postula la dimostrazione della necessità del mezzo, per superare la presunzione di completezza del compendio probatorio.

Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e, in parte, inedito, non essendo stato proposto con l’appello, mentre il punto relativo alla comparazione con la pena del coimputato è stato dichiarato privo di interesse, considerata la concessione delle attenuanti generiche prevalenti. La Corte ha infine escluso l’omessa motivazione sull’aumento per la continuazione, essendo il reato di cui all’art. 491-bis cod. pen. stato ritenuto il più grave, con pena determinata nel minimo edittale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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