La revoca obbligatoria per nuova condanna non e’ condizionata dall’estinzione del reato (Cass. pen. Sez. 7 n. 11625 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di diritto secondo cui il giudice dell’esecuzione non può disporre la revoca della sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. quando il beneficio si sia consolidato per il decorso del termine e la maturazione dell’effetto estintivo del reato ex art. 167 cod. pen. si attaglia esclusivamente all’ipotesi di revoca facoltativa di cui all’art. 168, terzo comma, cod. pen., che costituisce esercizio di uno ius poenitendi del giudice su un vizio genetico del provvedimento concessivo. Detto principio non opera, invece, nella diversa ipotesi di revoca obbligatoria prevista dall’art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., la quale consegue al fatto sopravvenuto della nuova condanna e non è impedita dall’eventuale decorso del tempo utile per l’estinzione del reato, atteso che è la stessa nuova condanna a impedire il prodursi di tale effetto.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Modena disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena concessa al condannato con sentenza divenuta irrevocabile il 28 gennaio 2018, sul rilievo che questi aveva riportato una successiva condanna, anch’essa irrevocabile, per un delitto commesso in epoca antecedente al passaggio in giudicato della prima sentenza. Avverso l’ordinanza di revoca, il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’illegittimità della decisione alla luce del principio affermato da Sez. 1, n. 21603 del 2024, secondo cui la revoca non sarebbe più possibile quando il beneficio si sia consolidato per il decorso del quinquennio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rammentato che, nell’ipotesi di revoca obbligatoria di cui all’art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., il momento cui ancorare la revoca è quello del passaggio in giudicato della sentenza che accerta la nuova condanna, e non già quello della commissione del reato. Ha quindi ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso, in quanto basato su un erroneo presupposto: il principio invocato dal condannato, affermato dalla sentenza Marchianò, riguarda infatti la sola ipotesi di revoca facoltativa disciplinata dall’art. 168, terzo comma, cod. pen., istituto che ha struttura e funzione del tutto diverse da quelle della revoca obbligatoria.
La Corte ha sottolineato che la revoca di cui al terzo comma dell’art. 168 cod. pen. non è correlata al verificarsi di fatti nuovi e non si atteggia a revoca di carattere decadenziale, costituendo piuttosto un rimedio contro un vizio genetico del provvedimento concessivo. Da qui il suo collegamento con l’istituto dell’estinzione del reato ex art. 167 cod. pen.: una volta maturato l’effetto estintivo, il beneficio non può più essere revocato, perché il condannato non sarebbe più esposto all’esecuzione della pena.
Nel caso in esame, invece, la revoca è avvenuta ai sensi del primo comma, n. 2), dell’art. 168 cod. pen., che postula un fatto sopravvenuto – la nuova condanna – il quale, intervenendo nel corso del quinquennio, impedisce il prodursi dell’effetto estintivo del reato. La diversa natura delle due ipotesi di revoca rende, pertanto, inconferente il precedente giurisprudenziale invocato dal ricorrente.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata in euro tremila, in considerazione dei profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione.
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Nota della Redazione
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