Concessione d’uso su patrimonio indisponibile e carenza di interesse (TAR Emilia-Romagna n. 952 del 02.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso la classificazione di un bene nel patrimonio indisponibile comunale, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse quando il concessionario, pur avendo ottenuto la concessione d’uso delle aree in precedenza detenute, non alleghi la lesione attuale e concreta derivante dalla natura pubblicistica, anziché privatistica, del rapporto. La controversia sulla quantificazione del canone concessorio sfugge alla giurisdizione esclusiva amministrativa e appartiene al giudice ordinario, salvo che coinvolga l’esercizio di poteri discrezionali. L’atto di classificazione nel patrimonio indisponibile ha natura ricognitiva e vincolata e non richiede l’avviso di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 13 della legge n. 241 del 1990.

Il Fatto

Le società ricorrenti, titolari di pubblici esercizi nel tratto di lungomare di Rimini già classificato demanio marittimo, erano beneficiarie di concessioni d’uso delle relative aree. A seguito del trasferimento del compendio denominato “Aree Marina Centro” dal demanio al patrimonio disponibile dello Stato e poi al patrimonio disponibile del Comune in forza del federalismo demaniale, il Comune ha dapprima collocato l’area nel proprio patrimonio indisponibile e poi approvato la deliberazione di Giunta oggetto di impugnazione, con la quale ha confermato tale regime e ha affidato in concessione d’uso le aree agli attuali utilizzatori.

Le ricorrenti hanno contestato la classificazione e la determinazione del canone, sostenendo che il passaggio del bene al patrimonio disponibile avrebbe imposto un rapporto di natura locatizia e non pubblicistica. Il Comune si è costituito, eccependo l’assenza di interesse e il difetto di giurisdizione sulla quantificazione del canone.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha esaminato la questione, sollevata d’ufficio in udienza, della inammissibilità del ricorso. Quanto alla censura sul canone, formulata con il quinto motivo, il Tribunale ha rilevato che l’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a. riserva alla giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie sui rapporti di concessione di beni pubblici, con esclusione di quelle aventi ad oggetto canoni, indennità o corrispettivi, salvo che coinvolgano poteri discrezionali.

Nel caso concreto la pretesa delle ricorrenti non attiene all’esercizio di poteri discrezionali, ma alla quantificazione del canone correlata alla qualificazione giuridica del bene. Determinata tale configurazione, il canone costituisce atto vincolato. Per questa parte il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario ex art. 11 c.p.a.

Quanto alle restanti censure, sussiste la giurisdizione amministrativa, ma il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Le ricorrenti, che hanno ottenuto dal Comune una concessione d’uso delle aree in precedenza detenute, non hanno dimostrato quale utilità concreta avrebbero ritratto dalla configurazione privatistica del rapporto. Manca l’allegazione di una lesione attuale e concreta derivante dalla fonte pubblicistica del diritto di godimento.

Nel merito, il Collegio ha rilevato che ricorrono entrambi i requisiti per l’attribuzione al patrimonio indisponibile. Quanto all’elemento soggettivo, il Comune ha adottato molteplici atti orientati alla fruizione collettiva dell’area, tra cui il PSC, il RUE e l’accordo territoriale del Parco del Mare. Quanto all’elemento oggettivo, la zona ospita già strutture sportive e ricreative aperte alla collettività, sì che l’approvazione del progetto assistito da finanziamento segna il momento attributivo del carattere di indisponibilità, secondo l’orientamento del Consiglio di Stato, sez. V, n. 5779 del 2020.

Il Tribunale ha inoltre escluso la violazione del legittimo affidamento, tutelabile solo se meritevole e incolpevole: la sdemanializzazione era prevedibile e il periodo transitorio ampio. Infine ha respinto la censura sulla durata della concessione limitata al 31 dicembre 2020, rilevando che trattare l’area come bene privatistico comprometterebbe la destinazione alla fruizione pubblica. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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