Promozione per merito straordinario: il giudicato esclude l’applicazione della retrodatazione della Consulta (TAR Liguria n. 859 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge determina la cessazione della sua efficacia erga omnes e impedisce, dopo la pubblicazione della sentenza, che essa possa essere applicata ai rapporti in relazione ai quali la norma dichiarata incostituzionale risulti ancora rilevante, stante l’effetto retroattivo dell’annullamento. L’eccezione dei c.d. rapporti esauriti ricomprende quei rapporti che abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate e intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, nonché del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale. Nell’ambito della giurisdizione esclusiva in materia di diritti soggettivi, gli atti emanati dall’Amministrazione datrice di lavoro non hanno carattere autoritativo, ma di gestione del rapporto lavorativo e pertanto non sono soggetti al termine decadenziale di impugnazione di cui all’art. 29 del C.p.a..

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente al Corpo della Polizia penitenziaria, aveva ricevuto un encomio a seguito di un comportamento meritevole tenuto nel 2011. L’Amministrazione, in autotutela, lo aveva ritenuto meritevole della promozione per merito straordinario, proponendo la decorrenza dal 5.5.2016. A seguito dell’inerzia dell’Amministrazione, un precedente giudizio dinanzi al TAR si era concluso con una sentenza passata in giudicato che accertava il diritto alla promozione con decorrenza giuridica ed economica dal 5.5.2016. In esecuzione di tale giudicato, con decreto del 17.1.2022, la promozione era stata conferita. Successivamente, la Corte costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 54, comma 1, d.lgs. n. 443/1992 nella parte in cui non prevedeva una decorrenza più favorevole per il personale promosso per merito straordinario. Il ricorrente chiedeva quindi la retrodatazione degli effetti della propria promozione all’1.1.2009.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente scrutinato l’eccezione di tardività del ricorso, rigettandola: trattandosi di materia di giurisdizione esclusiva su diritti soggettivi, gli atti datoriali costituiscono atti di gestione del rapporto e non sono soggetti al termine decadenziale di cui all’art. 29 C.p.a.

Nel merito, la domanda di accertamento della diversa decorrenza è stata ritenuta inammissibile. La sentenza del TAR, passata in giudicato, aveva inequivocabilmente fissato la decorrenza della promozione al 5.5.2016, e solo a tale data l’Amministrazione aveva dato esecuzione con il decreto del 17.1.2022.

La sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 75/2024, pur introducendo una regola di decorrenza più favorevole, non può trovare applicazione al caso di specie. La pronuncia di incostituzionalità, infatti, ha effetto retroattivo ma non opera sui rapporti esauriti e ormai consolidati. Nel caso in esame, il rapporto si era consolidato sulla base di un giudicato e di un provvedimento amministrativo di esecuzione, entrambi antecedenti alla pubblicazione della decisione della Consulta.

La domanda diretta a ottenere la retrodatazione all’1.1.2009 è stata conseguentemente dichiarata inammissibile, con compensazione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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