Sei scatti ex art. 6-bis d.l. n. 387/1987 spettanti al personale in quiescenza a domanda senza termine decadenziale (TAR Calabria n. 577 del 11.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel testo modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990, come richiamato dall’art. 1911, comma 3, del codice dell’ordinamento militare, attribuisce al personale delle forze di polizia, ivi comprese quelle ad ordinamento militare, il beneficio dei sei scatti stipendiali del 2,50% ciascuno, calcolati sull’ultimo stipendio, sia in caso di cessazione dal servizio per età o inabilità, sia in caso di collocamento in quiescenza a domanda, a condizione del raggiungimento dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti, previsto dal comma 2 della disposizione, non costituisce un termine di decadenza del diritto, ma un mero onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dall’anno successivo. Ne consegue che il diritto al ricalcolo dell’indennità di buonuscita può essere fatto valere tempestivamente entro il termine di prescrizione quinquennale, che decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale.

Il Fatto

Un brigadiere capo dell’Arma dei Carabinieri, collocato in congedo il 10/10/2018 per limiti di servizio con un’anzianità contributiva di 41 anni e un’età di 56 anni, agiva davanti al TAR Calabria per ottenere la rideterminazione del trattamento di fine servizio (TFS), mediante l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come richiamato dall’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010. L’INPS, costituitosi in giudizio, eccepiva la carenza di legittimazione passiva, la prescrizione quinquennale e la decadenza dal diritto per il mancato rispetto del termine del 30 giugno previsto dalla norma.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha disatteso l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’INPS, rilevando che l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente ente previdenziale, nei cui confronti la controversia doveva essere instaurata. Ha altresì rigettato l’eccezione di prescrizione, richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui il termine decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, essendo onere della parte debitrice allegare la data di inizio del decorso. Nel caso di specie, la prescrizione quinquennale decorreva dal provvedimento di liquidazione della pensione del 31/12/2018 ed era stata interrotta dalla diffida del 18/9/2023 e dalla notifica del ricorso.

Nel merito, il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento del Consiglio di Stato (tra cui la sentenza n. 4844 del 2023 e la giurisprudenza del C.G.A.R.S.) in materia di applicabilità dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. La norma riconosce il beneficio dei sei scatti al personale delle forze di polizia, sia ad ordinamento civile che militare, anche in caso di collocamento in quiescenza a domanda, purché ricorrano i requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. Il d.lgs. n. 66/2010 si è limitato a confermare la vigenza della disciplina per le forze di polizia ad ordinamento militare, senza innovare il regime.

Quanto al termine del 30 giugno, la Corte ha chiarito che esso non ha natura decadenziale, ma rappresenta un onere che incide sulla sola tempistica del collocamento a riposo, non già sull’esistenza del diritto al beneficio. Infine, è stato escluso che l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, applicandosi ai soli fini del calcolo della base pensionabile, possa modificare il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita. Il ricorso è stato pertanto accolto, con condanna dell’INPS a riliquidare il TFS includendo i sei scatti e a corrispondere gli interessi legali dal dovuto al soddisfo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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