Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario: obblighi esecutivi solo conformi al titolo (TAR Lombardia n. 4135 del 19.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza promosso avverso il mancato adempimento di una sentenza del giudice ordinario, non è consentito estendere soggettivamente gli obblighi esecutivi oltre quanto desumibile dal titolo. Ne consegue che, se il titolo non reca una condanna diretta dell’ente previdenziale, quest’ultimo è privo di legittimazione passiva. L’amministrazione soccombente è condannata a dare esecuzione al giudicato nel termine fissato, con nomina sin d’ora del Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, senza che sussistano i presupposti per la condanna alle penalità di mora quando l’importo dovuto sia esiguo.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della retribuzione professionale docenti e alla regolarizzazione della posizione contributiva nei confronti dell’INPS. Nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 D.L. n. 669/1996, l’amministrazione non aveva provveduto. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’esecuzione della sentenza e la nomina di un Commissario ad acta. Nel giudizio si sono costituiti sia il Ministero sia l’INPS, il quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato la fondatezza dell’eccezione sollevata dall’INPS, rilevando che il titolo esecutivo non recava alcuna condanna diretta dell’ente previdenziale all’adempimento in favore della ricorrente, ma poneva in capo al solo Ministero l’obbligo di corrispondere le somme e di provvedere alla regolarizzazione contributiva. Nell’ambito del giudizio di ottemperanza, ha precisato il Collegio, non è possibile estendere gli obblighi esecutivi oltre quanto desumibile dal titolo stesso. Ha quindi dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’INPS e, accertata la legittimazione del solo Ministero, ha ritenuto il ricorso fondato nei suoi confronti, non avendo l’amministrazione contestato il proprio inadempimento.
Il TAR ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia, ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente, precisando che, trattandosi di un dipendente pubblico, non sarà liquidato alcun compenso.
Con riguardo alla richiesta di penalità di mora, il Collegio ha ritenuto che, in ragione dell’esiguità dell’importo dovuto, non sussistessero allo stato i presupposti per la condanna, che potrà essere eventualmente disposta su istanza di parte in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario, mentre sono state integralmente compensate nei confronti dell’INPS.
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Nota della Redazione
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