Ritardo condono non invalida diniego prevalendo inedificabilità (TAR Sicilia n. 2163 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il mero ritardo nell’esame di una domanda di condono edilizio non determina l’illegittimità del diniego, poiché, in assenza di una disposizione che sanzioni espressamente l’inerzia con la decadenza, il termine di conclusione del procedimento ha natura ordinatoria e non perentoria. Il vincolo di inedificabilità assoluta nelle aree soggette a tutela paesaggistica non ammette deroghe fondate sulla pretesa saturazione urbanistica dell’area: il riferimento all’urbanizzazione di fatto resta estraneo alla problematica del vincolo. La reiezione del ricorso avverso il diniego comporta la reiezione dei motivi aggiunti fondati su illegittimità derivata, restando legittimi gli atti consequenziali di demolizione e sospensione dei lavori.
Il Fatto
La ricorrente aveva presentato nel 1986 domanda di permesso a costruire in sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985 per un immobile realizzato in area soggetta a vincolo paesaggistico. Dopo trentaquattro anni l’amministrazione comunale ha respinto l’istanza, rilevando che il manufatto era stato edificato in data successiva al 31.12.1976 e risultava quindi insanabile ai sensi dell’art. 15 lett. a) L.R. 78/1976 e dell’art. 23 comma 10 L.R. 37/1985.
Avverso il diniego la ricorrente ha proposto ricorso, lamentando la violazione del principio di affidamento, del buon andamento e il difetto di istruttoria. Con motivi aggiunti ha impugnato l’ordinanza di demolizione e il successivo decreto di sospensione dei lavori emanato dall’Ufficio del Genio Civile, deducendone l’illegittimità in via derivata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo osservando che il ritardo procedimentale non inficia di per sé l’atto adottato. In mancanza di una previsione che qualifichi il termine come perentorio o commini la decadenza, il suo superamento non produce l’illegittimità del provvedimento. Il termine va quindi inteso come meramente sollecitatorio, secondo l’orientamento richiamato dal giudice amministrativo (Cons. Stato, VII, n. 2979 del 2024).
Nel merito il Tribunale richiama la propria precedente decisione (TAR Catania, II, n. 3487 del 2022) e ricostruisce il quadro del vincolo paesaggistico. Ammette l’esistenza di orientamenti che temperano il rigore letterale della norma nei casi di aree già edificate, ma rileva come il dato letterale della disciplina non lasci margini interpretativi. Nella zona vincolata possono realizzarsi solo opere direttamente finalizzate alla fruizione del mare, mentre la ristrutturazione è consentita entro rigorosi limiti per i manufatti preesistenti alla legge regionale.
Il Collegio sottolinea che l’immobile risulta realizzato in epoca successiva al 16.06.1980 e che non è fornita prova della ricaduta in zona A o B perimetrata prima del 31.12.1976. Ne deriva l’assoluta inedificabilità dell’area, senza che assuma rilievo la completa edificazione del contesto circostante.
Il Tribunale richiama sul punto la giurisprudenza amministrativa siciliana (C.G.A.R.S. n. 622 del 2021 e C.G.A.R.S. n. 510 del 2022), che ha escluso la deroga al vincolo anche in presenza di comparti già compromessi da edificazione antecedente. Il valore costituzionale assegnato alla tutela del paesaggio prevale sulle istanze di urbanizzazione di fatto.
Accertata la legittimità del diniego, il Collegio rigetta anche i motivi aggiunti, in quanto incentrati su profili di illegittimità derivata dal provvedimento principale. Entrambi i ricorsi sono quindi respinti, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Nota della Redazione
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