Chimico va inquadrato nella dirigenza sanitaria: illegittimo il bando per collaboratore tecnico (TAR Puglia n. 826 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il reclutamento di personale da parte delle pubbliche amministrazioni, in regime di pubblico impiego contrattualizzato, deve trovare riscontro nei profili professionali descritti dalle declaratorie dei contratti collettivi. La contrattazione collettiva del comparto sanità non contempla più il chimico tra i profili della categoria D, essendo la relativa figura ricondotta alla dirigenza sanitaria. Il bando che inquadri il chimico come collaboratore tecnico professionale di categoria D è pertanto illegittimo. È del pari illegittimo il bando che non richieda l’iscrizione all’albo professionale, quando le mansioni da attribuire rientrino tra quelle riservate agli iscritti alla sezione A, poiché la legge e il decreto ministeriale ne vietano l’esercizio ai non iscritti.

Il Fatto

ARPA Puglia, con deliberazione del Direttore Generale n. 444 del 5 agosto 2022, ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di sei unità con il profilo di collaboratore tecnico professionale – Chimici (Cat. D). Un posto era destinato al Dipartimento Ambientale Provinciale di Foggia; gli altri cinque alle attività previste dagli artt. 8.1 e 8.2 del D.L. n. 98/2016, convertito dalla L. n. 151/2016, in materia di Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.

L’associazione dei medici dirigenti ha impugnato la deliberazione e il bando, deducendo l’inesistenza del profilo professionale e la violazione delle prerogative dei chimici iscritti alla sezione A dell’albo. L’amministrazione sanitaria e la Regione si sono costituite in giudizio. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 504/2022 e la decisione è stata riformata in appello in sede cautelare, con richiamo ai precedenti che riconducono chimici e biologi alla dirigenza sanitaria.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio afferma la legittimazione attiva dell’associazione ricorrente, alla quale spetta la tutela dell’interesse collettivo al rispetto, da parte delle amministrazioni, della normativa che disciplina la professione.

Nel merito la questione riguarda l’inquadramento contrattuale dei chimici. Il Collegio rivede la posizione assunta in fase cautelare e condivide l’orientamento espresso dal giudice d’appello. Richiama Cons. Stato, Sez. IV, n. 5195 del 2021 — oltre alla coeva n. 5167 del 2021 — e TAR Sicilia n. 3039 del 2023, resi su bandi di tenore analogo: dopo la riforma introdotta dal d.lgs. n. 502/1992 la contrattazione collettiva non prevede più il chimico o il biologo nell’allegato I, recante le declaratorie delle categorie e dei profili, nella categoria D tra i collaboratori professionali sanitari e il personale tecnico sanitario. Neppure il nuovo C.C.N.L. del comparto sanità, in vigore da novembre 2022, ha introdotto elementi innovativi tali da mutare l’orientamento.

Il Collegio ribadisce che la legge n. 3/2018, modificando il d.lgs. C.p.S. n. 233/1946, ha annoverato i biologi tra le professioni sanitarie, confermando un inquadramento di livello legislativo che non può essere disatteso dalla contrattazione collettiva né da atti amministrativi. Il primo motivo è quindi accolto.

È condiviso anche il secondo motivo. Le attività che i vincitori sarebbero chiamati a svolgere rientrano tra quelle riservate agli iscritti alla sezione A dell’albo, e il d.lgs. C.p.S. n. 233/1946 e il D.M. Salute 23 marzo 2018 vietano l’esecuzione di tali attività a chi non è iscritto. Non convince la tesi difensiva secondo cui il modello organizzativo adottato e le mansioni del ruolo non dirigenziale escluderebbero l’iscrizione: la distinzione tra sezione A e sezione B non elide il vincolo.

Il ricorso è pertanto accolto e la deliberazione n. 444/2022, con il bando, è annullata. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della complessità delle questioni interpretative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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