Sindacabilità dei quesiti di concorso nei soli casi di errore manifesto (TAR Lazio n. 12036 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La selezione e l’individuazione dei quesiti in una procedura concorsuale rientrano nell’ambito della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, censurabile solo in presenza di errori manifesti ed oggettivi, non potendo il giudice amministrativo sostituire il proprio sindacato a quello dell’Amministrazione medesima. Le risposte considerate esatte dalla Commissione di concorso, quando appaiano sicuramente corrette, prevalgono sulle altre opzioni, che costituiscono meri “distrattori”, aventi margini di sola plausibilità e funzionali a verificare la solidità della preparazione del candidato. La sindacabilità delle domande non può essere differenziata in ragione del contenuto disciplinare, giuridico o non giuridico, della prova, perché tale distinzione sovrapporrebbe il piano dei presupposti e dei limiti della giurisdizione con quello dell’ambito valutativo proprio della Commissione, facendo vertere il processo sull’accertamento diretto dell’idoneità del candidato piuttosto che sull’attività amministrativa.
Il Fatto
Una docente di ruolo partecipava alla selezione per l’accesso al corso intensivo di reclutamento dei dirigenti scolastici, disciplinato dall’art. 5, comma 11-quinquies, d.l. n. 198/2022 e attuato dal D.M. n. 107/2023. All’esito della prova selettiva, le veniva attribuito un punteggio di 64/100, ritenuto inferiore a quello dovuto. La ricorrente impugnava gli atti della procedura, deducendo che alcuni quesiti somministrati presentavano errori palesi o erano formulati in modo ambiguo e sviante, tale da indurre i candidati più preparati a fornire risposte errate. A sostegno richiamava la circostanza che, su sollecitazione sindacale, l’Amministrazione aveva corretto un solo quesito, senza procedere a un riesame complessivo degli items.
Con motivi aggiunti l’impugnazione veniva estesa alla graduatoria generale nazionale di merito e ai successivi decreti di rettifica. La ricorrente censurava, inoltre, la parzialità dell’autotutela, per essere stato corretto un unico quesito e non tutti quelli assertivamente erronei. Nella memoria conclusionale, infine, la difesa argomentava che il sindacato del giudice sui quesiti a contenuto giuridico sarebbe pieno, trattandosi di materia di diretta conoscenza del giudicante.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha confermato l’orientamento già consolidato della Sezione e ha respinto il ricorso. Ha innanzitutto precisato che la selezione e l’individuazione dei quesiti rientrano nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, con la conseguenza che il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai soli vizi di manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità. Nel caso di specie, le risposte ritenute esatte dalla Commissione sono apparse sicuramente corrette, mentre le altre opzioni costituivano i c.d. distrattori, aventi una funzione selettiva della preparazione del candidato.
Quanto all’eventuale erroneità del tenore letterale dei quesiti, il Tribunale ha osservato che anche le domande possono presentare margini di interpretazione, senza che ciò ne determini l’illegittimità, trattandosi di elemento compatibile con il profilo professionale del dirigente scolastico, chiamato a risolvere questioni di natura tecnica e interpretativa.
La Corte ha infine disatteso la tesi della ricorrente secondo cui il merito dei quesiti di contenuto giuridico sarebbe pienamente sindacabile per la diretta conoscenza del giudice. Tale impostazione, fondando una tutela a intensità differenziata in ragione dell’oggetto della prova, sovrapporrebbe il piano dei presupposti e dei limiti della giurisdizione con l’ambito valutativo proprio della Commissione, trasformando il processo in un accertamento dell’idoneità del candidato al superamento del concorso. Alla stregua di tali rilievi il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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