Chiusura dell’accesso sulla statale per la rotatoria e obblighi della convenzione urbanistica (TAR Marche n. 513 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La convenzione urbanistica che si limiti a prevedere due accessi carrabili a un complesso commerciale, senza fissarne l’esatta ubicazione, non vincola l’amministrazione comunale a mantenerli entrambi, né è opponibile agli enti proprietari delle strade estranee al rapporto. Il provvedimento che dispone la chiusura di un accesso sulla strada statale in occasione della realizzazione di una rotatoria non è illegittimo per eccesso di potere quando l’accesso residuo assicura la funzionalità del parcheggio e non risultano elementi che ne impediscano l’eventuale adeguamento. La sicurezza e fluidità del traffico prevalgono sul mero interesse del privato a un percorso più breve. Il ricorso proposto avverso la sola parte del provvedimento che impone la chiusura è ricevibile, non essendo necessario evocare in giudizio il soggetto incaricato della realizzazione dell’opera.

Il Fatto

Il ricorrente, condominio proprietario di immobili in un centro commerciale edificato in forza di un piano particolareggiato, impugna la delibera di Giunta comunale e il disciplinare ANAS relativi alla realizzazione di una rotatoria sulla strada statale. La convenzione urbanistica del 2001 prevedeva due passi carrai per l’accesso ai parcheggi: uno sulla statale, mai regolarizzato e mantenuto di fatto, e uno successivo sulla strada provinciale, autorizzato dal Comune competente per territorio.

Con la realizzazione della rotatoria, l’accesso sulla statale viene ritenuto incompatibile per distanza insufficiente e ne è disposta la chiusura. Il ricorrente deduce la violazione della convenzione urbanistica, il rischio di revoca dell’unico accesso residuo e i riflessi negativi sulla viabilità del parcheggio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’amministrazione resistente. Il ricorso non investe la realizzazione della rotonda, ma la sola parte dei provvedimenti che dispone la chiusura del passaggio esistente: ciò rende irrilevante la mancata evocazione in giudizio del soggetto incaricato dell’opera. Nessun dubbio, del resto, che i provvedimenti di rimozione di opere abusive richiedano la notifica al destinatario perché producano effetti e decorra il termine per impugnare.

Nel merito, il Tribunale esamina l’unica censura, articolata in eccesso di potere sotto più profili. Quanto agli obblighi convenzionali, la convenzione urbanistica, pur parlando di due passaggi, non ne stabiliva l’esatta ubicazione. Le tavole del piano particolareggiato riportavano il solo accesso sulla statale, non di piena competenza del Comune, mentre il secondo accesso sulla provinciale fu autorizzato dal Comune di Porto Recanati previo parere della Provincia, ente proprietario della strada. La convenzione, inoltre, disciplinava rapporti di natura essenzialmente urbanistica con il solo Comune di Loreto, restando estranei gli altri enti interessati per ragioni varie.

Dopo l’approvazione del piano e la stipula della convenzione, la questione degli accessi non era dunque definita: il passaggio sulla statale restava privo di autorizzazione e andava regolarizzato in base al Codice della Strada. Il Collegio rileva che non fu avanzata istanza di regolarizzazione di tale passaggio, ma solo di quello sulla provinciale, sorgendo il dubbio circa la sua effettiva autorizzabilità già prima della rotatoria, data la vicinanza all’incrocio e all’uscita di una curva che ne riduce la visibilità.

Non è decisiva la censura secondo cui l’accesso sarebbe garantito da un solo passaggio, perché non emergono elementi che ne impediscano l’eventuale allargamento per la percorrenza in sicurezza nei due sensi. Parimenti scarsamente significativo è l’allungamento del percorso di circa settanta-ottanta metri, essendo in gioco la sicurezza e la fluidità del traffico. I timori di revoca dell’autorizzazione all’unico passo residuo non si sono del resto verificati nonostante la realizzazione della rotatoria.

Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese per ragioni equitative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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