Chiusura del conto corrente svincolata dall’estinzione del deposito titoli collegato (ABF Collegio di Bari n. 2338 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Tra il conto corrente e il collegato deposito titoli non sussiste un vincolo tale per cui la chiusura dell’uno resti subordinata all’estinzione dell’altro: la correlazione è di carattere meramente operativo. Il cliente ha pertanto diritto all’estinzione del conto corrente anche quando il deposito titoli non sia chiudibile per la presenza di quote di un fondo di investimento non ancora liquidate dalla società di gestione. L’impossibilità di estinguere il deposito titoli, comunicata dalla SGR e non contestata, giustifica invece il rifiuto dell’intermediario su quel solo rapporto, non essendo in discussione l’astratto diritto di recesso. La domanda di chiusura proposta senza patrocinio è riqualificabile come di mero accertamento e rientra nella competenza dell’ABF quando investe la corretta esecuzione di istruzioni sul conto e non la disciplina dei servizi di investimento.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare con la cointestataria di un conto corrente e del collegato deposito titoli, ha chiesto all’intermediario nel marzo 2024 l’estinzione di entrambi i rapporti. L’istituto ha condizionato la chiusura del conto al trasferimento dei titoli presso altro intermediario, ritenendola subordinata all’estinzione del deposito.

Il ricorrente ha adito l’Arbitro chiedendo di ordinare la chiusura immediata del conto e del dossier titoli, lamentando il pregiudizio economico derivante dall’erronea valorizzazione dell’ISEE, con perdita di benefici universitari. L’intermediario ha eccepito l’inammissibilità per la natura costitutiva della domanda, l’incompetenza per materia in tema di servizi di investimento e la propria carenza di legittimazione passiva, essendo la liquidazione del fondo rimessa alla SGR collocatrice.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari. Quanto alla dedotta condanna a un facere infungibile, richiamando l’orientamento condiviso dei Collegi e la propria decisione n. 13371/2024, riqualifica la domanda come di mero accertamento del diritto all’estinzione dei rapporti, adottando un approccio sostanziale coerente con la possibilità di presentare il ricorso senza procuratore. L’eccezione è quindi respinta.

Analoga sorte segue l’eccezione di incompetenza per materia. Secondo il Collegio di coordinamento, decisione n. 6672/2014, il difetto di competenza sui servizi di investimento non opera per il solo fatto che la controversia riguardi un’attività di investimento: rileva il concreto contenuto della doglianza. L’Arbitro afferma la propria competenza quando oggetto del contendere è la corretta esecuzione di istruzioni attinenti al conto, e non ai titoli ivi depositati, come nel caso del ritardo nell’estinzione del rapporto (così Collegio di Bologna, decisione n. 2264/23).

Nel merito, il Collegio rileva che non è in discussione l’astratto diritto del cliente di recedere dai contratti. Il thema decidendum riguarda solo l’incidenza, sulla chiusura del conto, dell’impedimento che interessa il deposito titoli, per la presenza di una quota di fondo non negoziabile.

Su questo punto la soluzione è netta. Richiamando le decisioni del Collegio di Milano n. 10155/2023 e del Collegio di Roma n. 23556/2020, il Collegio afferma che tra conto corrente e deposito titoli la correlazione è meramente operativo e non preclude la chiusura dell’uno a prescindere dall’estinzione dell’altro. La domanda di chiusura del conto è dunque fondata e ne va accertato il diritto.

Diversa è la sorte della richiesta sul deposito titoli. Il Collegio richiama la propria giurisprudenza sul punto: nel caso deciso dal Collegio di Milano con decisione n. 8309/2024, l’intreccio tra regole di circolazione del prodotto finanziario e disciplina fiscale era stato ritenuto estraneo alla competenza dell’Arbitro. Nella specie, però, il rapporto ha ad oggetto esclusivamente il deposito dei titoli. Stante la comunicazione della SGR, l’intermediario ha legittimamente rilevato l’impossibilità di procedere all’estinzione, avendo peraltro rappresentato che il rapporto è privo di spese e offerto la possibilità di trasferire le quote presso altro deposito. Quanto all’ISEE, il Collegio osserva che la mancata estinzione non appare idonea a impattarlo, poiché il titolo è valorizzato a zero, e che il ricorrente non ha fornito prova sul punto.

Il ricorso è quindi accolto in parte: il Collegio dispone la chiusura del conto corrente e pone a carico dell’intermediario il contributo di € 200,00 alle spese della procedura e il rimborso di € 20,00 al ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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