Estinzione anticipata del finanziamento e premio assicurativo non addebitato al cliente (ABF Collegio di Bologna n. 4624 del 22.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di estinzione anticipata del finanziamento contro cessione del quinto, il diritto del soggetto finanziato alla riduzione del costo totale del credito ex art. 125-sexies TUB presuppone che i costi di cui si chiede il rimborso siano stati effettivamente posti a carico del ricorrente. Ove il premio assicurativo sia stato integralmente sopportato dall’intermediario in qualità di contraente e beneficiario della polizza, senza alcun addebito alla clientela, nessun rimborso è dovuto. Il ricorrente ha l’onere di articolare la domanda nel petitum e nella causa petendi e di produrre la documentazione dimostrativa dei costi sostenuti; in difetto, il Collegio non può svolgere attività di natura consulenziale.

Il Fatto

La parte ricorrente ha stipulato in data 8 luglio 2021 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, poi estinto anticipatamente. Ha quindi chiesto il rimborso delle commissioni e delle quote di costo non maturate a seguito dell’estinzione anticipata, invocando l’art. 125-sexies TUB.

L’intermediario resistente ha eccepito che la controversia muove dal presupposto errato che la cliente abbia sostenuto il costo del premio assicurativo a garanzia del finanziamento. Il finanziamento era assistito da una polizza obbligatoria a copertura del rischio di premorienza; il premio unico sarebbe stato integralmente pagato dalla resistente, con la conseguenza che, in caso di estinzione anticipata, il cliente non avrebbe diritto al rimborso della quota non goduta del premio.

La motivazione del Collegio

La questione riguarda il riconoscimento del diritto della ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento dopo l’estinzione anticipata. Dal contratto prodotto in atti emerge che il mutuatario prendeva atto della sottoscrizione, da parte del finanziatore, di una polizza vita con compagnia di proprio gradimento, con pagamento del relativo premio a garanzia del rischio di premorienza.

La documentazione versata in atti dimostra che l’intermediario ha rivestito la veste di contraente e di beneficiario della polizza e che non risultano addebiti a tale titolo a carico della cliente. La ricorrente, dal canto suo, non ha prodotto alcun contratto assicurativo stipulato con compagnia liberamente scelta sul mercato né altra documentazione da cui emerga di aver personalmente pagato il premio.

Su queste basi il Collegio ritiene infondata la pretesa di ristoro del premio assicurativo: l’intermediario non ha addebitato costi a tale titolo, avendone sopportato integralmente il costo in qualità di contraente e beneficiario della polizza. Il costo, dunque, non è mai entrato nel patrimonio della ricorrente e non può formare oggetto di ripetizione.

Il Collegio richiama inoltre il proprio costante orientamento: il ricorrente deve articolare la domanda nel petitum e nella causa petendi e produrre la documentazione dimostrativa, secondo quanto affermato dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 10929/16. In mancanza, si attribuirebbe erroneamente all’Arbitro un’attività di natura consulenziale, volta a verificare o rielaborare conteggi, mentre l’ABF è organo chiamato a dirimere controversie sulla base di fatti dedotti e provati e non a rilasciare pareri o servizi consulenziali.

Il ricorso è pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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