Chiusura del conto della società fallita e cessazione della materia del contendere (ABF Collegio di Milano n. 1078 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta integrale soddisfazione delle domande proposte dal cliente nel ricorso determina la cessazione della materia del contendere davanti all’Arbitro Bancario Finanziario. Quando l’intermediario, dopo la proposizione del ricorso, provvede alla chiusura del conto e al trasferimento del saldo residuo sulle coordinate indicate dal ricorrente, senza che residuino ulteriori domande, il Collegio dichiara cessata la materia del contendere. La regolarizzazione intervenuta in corso di procedura esaurisce l’interesse del ricorrente e preclude ogni ulteriore pronuncia nel merito.

Il Fatto

La società ricorrente, dichiarata fallita e successivamente cancellata dal registro delle imprese al termine della procedura, lamentava che il conto corrente intrattenuto presso la banca resistente fosse rimasto aperto e che il saldo non fosse stato liquidato, nonostante ripetuti solleciti. Chiedeva pertanto la chiusura del conto e la restituzione del saldo.

L’intermediario, costituitosi, rappresentava di aver dato seguito alle richieste: dopo il formale reclamo e la sottoscrizione del modulo di estinzione, riaccreditava sul conto le spese non dovute addebitate dopo l’apertura del fallimento, disponeva un bonifico del saldo residuo sul conto dell’ex amministratore unico e provvedeva all’estinzione del rapporto. Chiedeva quindi dichiararsi la cessata materia del contendere.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce la sequenza dei fatti. A fronte del reclamo, l’intermediario aveva inizialmente rappresentato che il conto risultava ancora attivo in assenza di apposita richiesta di chiusura, invitando il ricorrente a compilare la modulistica in filiale. Solo in data 16.09.2025 la richiesta di estinzione veniva formalizzata con modulo sottoscritto, recante l’indicazione dell’IBAN destinato ad accogliere il saldo residuo.

Successivamente, in data 03.11.2025, la banca riaccreditava sul conto l’importo complessivo di Euro 4.543,16, a titolo di rimborso di spese non dovute addebitate dopo l’apertura della procedura fallimentare; l’accredito risultava dalle evidenze in atti. Il Collegio verifica quindi la corrispondenza tra l’IBAN beneficiario del bonifico e quello indicato nel modulo dall’ex amministratore.

In data 19.11.2025 la banca disponeva il bonifico del saldo del conto della società fallita, pari a Euro 5.117,42, sul conto dell’ex amministratore unico, e in data 20.11.2025 estingueva il rapporto, come da evidenza documentale. In sede di controdeduzioni l’intermediario rappresentava inoltre di aver accreditato la somma di Euro 20,00 per la presentazione del ricorso, sulle medesime coordinate.

Il Collegio rileva che il ricorso aveva ad oggetto proprio la chiusura del conto e il trasferimento del saldo, e che entrambe le richieste sono state evase a seguito della proposizione del ricorso, come attestato dalle evidenze documentali. Non residuano ulteriori domande. Su queste basi il Collegio dichiara integralmente cessata la materia del contendere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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