Preavviso solo alle persone fisiche e specificazione delle clausole vessatorie nei SIC (ABF Collegio di Bari n. 216 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di segnalazione nei sistemi di informazione creditizia costituisce requisito di legittimità del trattamento dei dati personali, ma il relativo obbligo concerne esclusivamente le persone fisiche, anche quando non siano consumatori. La segnalazione fondata su inadempimenti veritieri, anche di una sola rata, non è illegittima per la sola modestia dell’importo o per l’avvenuta regolarizzazione. La domanda di nullità delle clausole vessatorie è inammissibile se la parte non individua specificamente le clausole e le ragioni del vizio, non potendo l’Arbitro svolgere attività consulenziale. Le domande nuove, estranee al reclamo o introdotte solo nelle repliche, sono infine inammissibili per difetto di sostanziale simmetria con il reclamo e per il divieto di ampliamento della domanda iniziale.

Il Fatto

La società ricorrente contestava davanti al Collegio di Bari la permanenza di segnalazioni negative in un SIC privato relative a un mutuo e a un finanziamento, per ritardi ritenuti minimi e già regolarizzati, lamentando l’assenza di aggiornamento e di preavviso anche nei confronti del garante persona fisica. Deducieva inoltre prelievi illegittimi sul fido, la vessatorietà di clausole contrattuali, la mancata consegna della documentazione ex art. 119 TUB e chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e reputazionali.

L’intermediario eccepiva l’irricevibilità delle domande su fido e clausole, mai avanzate nei quattro reclami, e sosteneva la genericità della contestazione sulle vessatorietà. Confermava di aver cancellato le segnalazioni antecedenti il primo sollecito e di aver inviato la documentazione richiesta.

La motivazione del Collegio

Il Collegio accoglie anzitutto l’eccezione di inammissibilità relativa alle domande su prelievo dal fido e clausole vessatorie. Secondo le Disposizioni ABF, il ricorso deve avere ad oggetto la medesima questione del reclamo, da intendersi in termini di sostanziale simmetria: è ammissibile solo se l’intermediario è stato posto preventivamente in condizione di conoscere la lagnanza e di risolverla bonariamente. I reclami richiamati riguardavano soltanto le segnalazioni e la richiesta documentale.

Analoga conclusione per la domanda di nullità delle clausole vessatorie: la società non ha individuato le singole clausole né le ragioni del vizio, limitandosi a un riferimento generico a penali, costi, modifiche unilaterali e decadenze. L’Arbitro non può essere chiamato a svolgere attività consulenziale né a una mera verifica di legittimità della condotta della banca.

Sono poi inammissibili, perché introdotte solo nelle repliche, le contestazioni su anatocismo e capitalizzazione, sulle segnalazioni in CRIF ed Experian, sulle violazioni del GDPR e del Codice di condotta, sulla restituzione di somme e spese e sul danno stimato dalla perizia. Le Disposizioni ABF escludono l’ampliamento della domanda iniziale in sede di repliche, pur restando ammessa la nuova documentazione.

Nel merito, limitato alle segnalazioni in CRIF e alla documentazione ex art. 119 TUB, il ricorso non è fondato. Quanto al presupposto formale, l’intermediario ha prodotto solleciti contenenti preavviso di segnalazione, inviati via PEC, il primo dei quali datato 11 dicembre 2023. Il Collegio richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 4632/2023, secondo cui l’obbligo di preavviso è requisito di legittimità del trattamento per le persone fisiche, anche imprenditori o professionisti: l’adempimento non era quindi dovuto verso la persona giuridica. La contestazione sul mancato preavviso al garante è disattesa, perché il ricorso è stato proposto solo dalla società e non anche dal garante.

Quanto al profilo sostanziale, le evidenze mostrano irregolarità di pagamento anche per rate vicine alla presentazione del ricorso. Il Collegio ribadisce che non vi è impedimento alla segnalazione a fronte del mancato pagamento anche di una sola rata mensile. Infine, la richiesta documentale è superata dall’invio via PEC dell’11 settembre 2025 e dal deposito della copia del contratto di conto corrente, unico documento ancora contestato. Il ricorso è pertanto dichiarato in parte inammissibile e in parte rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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