Strada comunale chiusa per ghiaccio e niente obbligo di manutenzione invernale (Cons. Stato n. 2366 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di transito veicolare su una strada comunale coperta da ghiaccio e priva di protezioni laterali costituisce ordinanza contingibile e urgente legittima, adottata a tutela dell’incolumità pubblica e non sindacabile per difetto di motivazione quando il provvedimento indichi le condizioni di pericolo riscontrate. Il Comune che consenta l’uso pubblico della strada risponde verso gli utenti e, accertata la situazione di pericolo, è tenuto a inibirne l’uso generalizzato, senza che il divieto possa ammettere eccezioni per residenti o proprietari, pena la sua intrinseca contraddittorietà. La chiusura al transito rispetta il principio di proporzionalità quando l’accesso riguardi immobili destinati a residenza stagionale e di fatto non abitati stabilmente nel periodo invernale. Il Comune non è tenuto alla manutenzione invernale della strada, né allo sgombero neve e alla salatura, quando la disciplina di attuazione del P.R.G. escluda il diritto alla realizzazione e manutenzione delle infrastrutture di urbanizzazione primaria per gli immobili a destinazione stagionale.
Il Fatto
I proprietari di immobili in località Fogajard impugnavano davanti al T.R.G.A. di Trento l’ordinanza con cui il Sindaco del Comune di Pinzolo aveva interdetto il transito veicolare, per la stagione invernale 2024/2025, sul tratto di strada sterrata che collega la località Fratè all’abitato di Fogajard. Chiedevano anche l’accertamento dell’obbligo del Comune di provvedere alla manutenzione della strada e allo sgombero della neve.
Il Comune aveva revocato l’ordinanza nel marzo 2025, al cessare delle condizioni di pericolo, e il T.R.G.A., preso atto della revoca, dichiarava l’improcedibilità del ricorso in parte qua ed esaminava comunque la legittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. Il ricorso era dichiarato infondato: il Tribunale escludeva sia l’obbligo di manutenzione sia la violazione dei principi di parità di trattamento e proporzionalità. Da qui l’appello parziale.
La Motivazione della Corte
Gli appellanti contestavano la qualificazione dell’atto, sostenendo che si trattasse di ordinanza ex art. 6 d.lgs. n. 285/1992 e non di provvedimento contingibile e urgente, e lamentavano difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità e violazione del principio di proporzionalità. Il Collegio respinge tutte le censure.
Sul piano motivazionale, la Sezione rileva che l’ordinanza espone chiaramente le ragioni della chiusura: le precipitazioni nevose, la formazione di lastre di ghiaccio e la mancata effettuazione del servizio di sgombero neve e salatura. Il Comune ha inoltre fornito la prova della situazione di pericolo mediante il parere della Polizia Locale, che segnala l’assenza di guard rail, l’ampiezza ridotta della carreggiata e i sinistri già verificatisi per il ghiaccio. Irrilevante è la circostanza che il parere sia stato reso dapprima verbalmente e poi formalizzato, essendo comunque antecedente all’adozione dell’ordinanza.
Quanto al bilanciamento degli interessi, il Collegio valorizza l’uso limitato degli immobili: i controlli della Polizia Locale hanno accertato che essi sono destinati ad affitti brevi a fini turistici o non stabilmente abitati nel periodo invernale. Le esigenze di incolumità pubblica sono pertanto state correttamente salvaguardate con un divieto valevole per l’intera collettività, residenti compresi, perché una deroga per categorie di utenti renderebbe la chiusura contraddittoria, come se il pericolo potesse essere intermittente o valere per alcuni e non per altri.
Il Collegio qualifica il provvedimento come ordinanza contingibile e urgente, determinata da una situazione di fatto indifferibile e dalla ragionevole previsione di un danno, e lo ritiene mezzo congruo rispetto allo scopo, proporzionale e coerente con le circostanze. Nessuna violazione del principio di parità di trattamento è ravvisabile, avendo l’Amministrazione allegato analoghe ordinanze di altri Comuni della zona per strade sterrate non soggette a manutenzione.
Sul diverso versante dell’obbligo di manutenzione, la Sezione conferma il rigetto. Il punto 3.6 dell’art. 10.3 delle N.T.A. del P.R.G. esclude che il permesso di costruire per abitazione temporanea stagionale dia diritto alla contestuale realizzazione o manutenzione delle infrastrutture di urbanizzazione primaria. Gli immobili degli appellanti sono destinati a residenze saltuarie; gli stessi ricorrenti, in passato, avevano chiesto e ottenuto autorizzazione a eseguire a proprie spese i lavori di sistemazione della strada, con espressa esclusione di oneri comunali. L’appello è quindi rigettato, con condanna degli appellanti alle spese del grado.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.