Revisione prezzi e indice FOI (Cons. Stato n. 2367 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di revisione dei prezzi nei contratti pubblici deve rispettare l’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, norma imperativa e inderogabile ratione temporis, che impone all’amministrazione di condurre l’istruttoria diretta a determinare la revisione. Il diritto alla revisione va riconosciuto nella misura contenuta dal riferimento agli indici ISTAT, in relazione al trascorrere del tempo e al correlativo aumento dei prezzi, senza che debba essere offerta la prova di particolari e notevoli squilibri. L’indice FOI segna la soglia massima della revisione, salve eventuali circostanze eccezionali e specifiche che devono essere provate dall’impresa. Il riconoscimento del compenso revisionale resta espressione di un potere tecnico-discrezionale di preventiva verifica dei presupposti. Il diniego che si discosti dal criterio legale senza adeguata motivazione è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione, con conseguente riedizione del potere.
Il Fatto
Un consorzio stabile, aggiudicatario dell’appalto per il servizio di documentazione degli atti processuali in favore del Ministero della Giustizia, ha ottenuto l’affidamento esecutivo alle tre consorziate. I contratti, stipulati nel 2017 e con decorrenza dal 1° luglio 2017, prevedevano all’art. 15 delle condizioni speciali la revisione dei corrispettivi ai sensi dell’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, sulla base dei dati di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) del medesimo decreto o, in mancanza, dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Il consorzio ha chiesto l’adeguamento per l’intero arco contrattuale, quantificando un conguaglio parametrato all’indice FOI. L’amministrazione ha invece riconosciuto i presupposti solo per gli ultimi due anni di esecuzione, escludendo il secondo e il terzo anno. Le consorziate hanno impugnato davanti al TAR Lazio, che ha respinto le eccezioni di difetto di giurisdizione e di legittimazione attiva e ha accolto il ricorso nel merito. Il Ministero ha proposto appello; le consorziate hanno resistito e due di esse hanno formulato ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la clausola di revisione deve fondarsi su dati ufficiali e su un’istruttoria appropriata, senza ledere l’autonomia negoziale (Cons. Stato, Sez. V, n. 10 del 2026). L’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis, ha natura di norma imperativa: è l’amministrazione a dover condurre le attività istruttorie per determinare la revisione nei rapporti con l’operatore economico contraente.
La ratio dell’istituto è evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati, tali da sconvolgere in modo significativo l’equilibrio finanziario su cui si è stipulato. Il meccanismo opera tuttavia mediante una preventiva verifica dei presupposti, espressione di un potere autoritativo di carattere tecnico-discrezionale (Cons. Stato, Sez. III, n. 6667 del 2025). La disciplina non innova in misura significativa rispetto all’art. 6 legge n. 537/1993, poi sostituito dall’art. 44, comma 1, legge n. 724/1994 e modificato dall’art. 23, comma 1, legge n. 62/2005.
Il punto centrale è che il diritto alla revisione va riconosciuto nella misura degli indici ISTAT, in relazione al trascorrere del tempo e al correlativo aumento dei prezzi, senza prova di particolari e notevoli squilibri (Cons. Stato, Sez. V, n. 2096 del 2023). Ciò non equivale ad automatismo: l’indice FOI segna la soglia massima, salve circostanze eccezionali e specifiche da provare a cura dell’impresa. Il rimedio è un riequilibrio del sinallagma funzionale, volto ad assicurare continuità al rapporto nell’interesse pubblico.
Su questa base il Collegio conferma il ragionamento del primo giudice: il diniego parziale è affetto da difetto di istruttoria e di motivazione, perché l’amministrazione ha applicato un criterio diverso da quello legale senza spiegare le ragioni dell’inapplicabilità del parametro ordinario. L’annullamento impone la riedizione del potere sulla spettanza della revisione nel rispetto dei principi richiamati.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte respinge la tesi dell’assoluta automatismo applicativo del FOI, che svuoterebbe l’istruttoria e il residuo margine valutativo. Gli argomenti dell’appello principale sull’alea e sull’incidenza del costo del lavoro non superano il vaglio, restando il sindacato sul corretto uso del parametro legale. Appello principale e incidentale sono quindi respinti e la sentenza di primo grado confermata, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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