Azione di ottemperanza per carta elettronica docente con commissario ad acta (TAR Campania n. 606 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è proponibile per conseguire l’attuazione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato stesso. Una volta accertato il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione per l’esecuzione e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 D.L. n. 669/1996, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, assegnando un termine e nominando sin da ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La mancanza di disponibilità di bilancio o di cassa non costituisce legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti legati al Ministero dell’Istruzione e del Merito da contratti a tempo determinato, hanno agito in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per ottenere l’attuazione della sentenza del Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Benevento. Quel provvedimento aveva accertato il loro diritto al beneficio economico di € 500,00 annui per l’aggiornamento e la formazione, tramite la c.d. “carta elettronica” del docente di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, e aveva condannato l’amministrazione ad erogarlo per le annualità indicate, oltre spese e accessori.
Il titolo, non impugnato, è passato in giudicato ed è stato notificato all’amministrazione per l’esecuzione. Decorso inutilmente il termine dilatorio, i ricorrenti hanno chiesto la condanna al pagamento e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza allegare prova dell’adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione. È rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, e quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
Nel merito, la sentenza risulta passata in giudicato, come da certificazione in atti, ed è stata notificata all’amministrazione per l’esecuzione ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm. Il richiamo all’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dal D.Lgs. n. 149/2022, conferma che le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
È decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Non essendo stata allegata alcuna prova dell’adempimento, il ricorso è fondato.
Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con deposito della prova dell’adempimento mediante documentazione conforme alle disposizioni sul processo amministrativo telematico.
In accoglimento della domanda, il Collegio ha nominato sin da ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega. Questi, decorso inutilmente il termine assegnato, porrà in essere gli atti necessari all’esecuzione entro ulteriori 60 giorni. Il commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, restando escluso che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa possano impedire l’esecuzione del giudicato. Le spese seguono la soccombenza, liquidate con riduzione del 50% trattandosi di ricorso cumulativo di natura seriale, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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