Ottemperanza per la Carta del docente: il giudicato del giudice del lavoro si esegue dal TAR (TAR Sardegna n. 98 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo è ammissibile anche quando il giudicato da eseguire provenga dal giudice ordinario, purché si tratti di pronuncia avente a oggetto l’esercizio di un diritto la cui tutela richieda successivi atti amministrativi. L’accoglimento della domanda postula la verifica della rituale notificazione del titolo esecutivo e dell’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin d’ora un commissario ad acta, individuato in un dirigente dell’Amministrazione debitrice, senza liquidazione di compenso, trattandosi di funzioni affidate a dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’ente.
Il Fatto
Un docente, che aveva stipulato contratti a tempo determinato negli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021, aveva ottenuto dal Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto a usufruire del beneficio economico della Carta elettronica del docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare la complessiva somma di 2.000,00 euro.
La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, era stata notificata all’Amministrazione, che tuttavia non vi aveva dato esecuzione. Decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione ad adempiere e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione di ottemperanza, accertando che la sentenza n. 259/2024 del giudice del lavoro era stata ritualmente notificata al Ministero in data 18 febbraio 2025 ed era passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria, e che il ricorso era stato notificato il 18 novembre 2025.
Il Collegio ha quindi ritenuto fondata la domanda, rilevando l’avvenuto decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che l’Amministrazione avesse provveduto. Ha pertanto disposto la condanna del Ministero a dare piena esecuzione alla pronuncia, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Tribunale ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega, assegnando allo stesso il termine di 90 giorni dalla richiesta della parte. Ha precisato che il commissario potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, e che non sarà liquidato alcun compenso trattandosi di dipendente pubblico.
Quanto alle spese di lite, il Collegio le ha poste a carico dell’Amministrazione soccombente ma, considerata la natura seriale del contenzioso e la standardizzazione dell’attività difensiva, le ha liquidate in misura ridotta, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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