Rinuncia all’eccezione di incompetenza e competenza territoriale del TAR Lazio (TAR Puglia, Sez. I, ordinanza collegiale n. 270 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia relativa a una procedura selettiva indetta con un unico bando valido per l’intero territorio nazionale e gestita in maniera centralizzata rientra, ai sensi dell’art. 13, comma 3, cod. proc. amm., nella competenza territoriale inderogabile del TAR Lazio. La graduatoria impugnata, formata da un’unica Commissione d’esame e successivamente utilizzata dalle Direzioni regionali e provinciali esclusivamente per la dichiarazione dei vincitori nei limiti dei posti assegnati, non radica la competenza presso i TAR periferici. Il giudice adito, anche in assenza di eccezione di parte, deve rilevare d’ufficio il proprio difetto di competenza territoriale e indicare il giudice competente, con termine per la riassunzione ai sensi dell’art. 15 c.p.a.. La compensazione delle spese consegue alla dichiarazione di incompetenza.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la graduatoria finale e di merito per la Regione Puglia relativa a una procedura di assunzione regionale di 165 unità, pubblicata il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nonché il relativo atto di approvazione e il bando di concorso n. 290773/2025 dell’11.07.2025. La selezione era stata indetta con un unico bando valido per l’intero territorio nazionale.
L’Agenzia delle Entrate e la Direzione Regionale Puglia si costituivano in giudizio, eccependo il difetto di competenza territoriale del TAR Puglia. In sede di discussione, anche la parte ricorrente aderiva all’eccezione, riconoscendo la fondatezza della prospettazione dell’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha ritenuto fondata l’eccezione sollevata dall’Avvocatura dello Stato, alla quale ha aderito la stessa parte ricorrente. La questione centrale riguardava l’individuazione del giudice territorialmente competente a conoscere dell’impugnazione degli atti di una procedura concorsuale a carattere nazionale centralizzato.
Il Collegio ha applicato la regola di cui all’art. 13, comma 3, cod. proc. amm., che deroga al criterio generale della sede dell’organo che ha adottato l’atto, attribuendo la competenza al TAR Lazio per gli atti adottati da autorità centrali dello Stato o da enti con competenza ultraregionale.
La natura centralizzata della procedura è stata desunta da due elementi decisivi: la selezione è stata indetta con un unico bando valido per l’intero territorio nazionale, oggetto di gravame, e gestita in maniera accentrata; la graduatoria impugnata è stata formata da un’unica Commissione d’esame, poi utilizzata dalle Direzioni regionali e provinciali esclusivamente per la dichiarazione dei vincitori, nei limiti dei posti loro assegnati.
La circostanza che la graduatoria impugnata fosse quella relativa alla Regione Puglia non è stata ritenuta idonea a radicare la competenza del giudice periferico, trattandosi di un atto meramente consequenziale della procedura centralizzata, privo di autonomia decisionale in capo agli organi periferici dell’Amministrazione.
Il Tribunale ha quindi dichiarato la propria incompetenza territoriale, indicando come competente il TAR Lazio, sede di Roma, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta nel termine di cui all’art. 15 c.p.a., con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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